IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»; Visto in particolare l'art. 1-ter della predetta legge n. 236/1993, che istituisce un apposito Fondo per lo Sviluppo, per consentire nelle aree individuate dall'art. 1 della legge medesima la realizzazione di nuovi programmi di reindustralizzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo preesistente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 1994, n. 773, che regolamenta i criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per lo Sviluppo; Visti i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 maggio 1996, 24 dicembre 1997, 19 ottobre 1998, 31 maggio 1999 e 15 maggio2000, con i quali vengono approvati programmi di sviluppo, con l'individuazione delle aree d'intervento, le societa' di gestione e l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a ciascuna; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonche' per la riforma organica delle procedure concorsuali»; Visto in particolare l'art. 13, comma 4 del citato decreto-legge n 35 del 14 marzo 2005, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80, che alla lettera A) ha previsto una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per il Fondo per lo sviluppo, e alla lettera B) ha previsto «l'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale, al fine di indicare i criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti cui e' attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locali»; Considerato che, alla luce della attuale congiuntura economica, le situazioni in cui prioritariamente intervenire con il finanziamento di nuove iniziative dirette al mantenimento dei livelli occupazionali, sono quelle derivanti dalla cessazione di attivita', nonche' alle delocalizzazioni di imprese, conseguenti alle massicce importazioni dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare nei settori tessile e calzaturiero, dopo l'abolizione dei dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005; Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio; Decreta: Art. 1. Criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse 1) Saranno considerati prioritari i programmi di sviluppo presentati da soggetti promotori con partecipazione maggioritaria delle Province, dei Comuni e delle Comunita' Montane del territorio di riferimento. 2) Saranno considerati prioritari i programmi immediatamente cantierabili e di durata non superiore ai tre anni, con una contribuzione del Fondo per lo Sviluppo non superiore ai 2 milioni di euro. 3) I programmi devono interessare aree ricomprese nell'ambito territoriale dei Centri per l'Impiego in cui si sono manifestate crisi occupazionali, derivanti da: a) cessazione totale o parziale dell'attivita' di piccole e medie imprese, conseguente a crisi determinatasi a seguito delle massicce importazioni dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare nei settori tessile e calzaturiero dopo l'abolizione dei dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005; b) a delocalizzazioni ; 4) I casi indicati sub a) e b) del precedente comma devono aver comportato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2005, una perdita di occupazione, desumibile dai dati della cassa integrazione guadagni straordinaria, per cessazione di attivita' totale o parziale e di mobilita', non inferiore allo 0,3% della popolazione censita nel 2001 nel territorio di ciascun centro per l'impiego. 4-bis) Sono, altresi', considerati prioritari i programmi per i quali e' dimostrata l'utilizzazione, in forma di cofinanziamento, di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o di altri fondi pubblici. 5) Al fine di una equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche sono escluse dal finanziamento le aree e i settori destinatari di finanziamenti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80;