IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Vista   la  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  di  conversione  con
modificazioni  del  decreto  legge  20 maggio  1993,  n.  148 recante
«Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
  Visto in particolare l'art. 1-ter della predetta legge n. 236/1993,
che  istituisce  un  apposito  Fondo  per lo Sviluppo, per consentire
nelle   aree   individuate   dall'art.  1  della  legge  medesima  la
realizzazione   di   nuovi   programmi  di  reindustralizzazione,  di
interventi  per  la  creazione  di  nuove  iniziative produttive e di
riconversione dell'apparato produttivo preesistente;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
3 novembre  1994,  n.  773,  che regolamenta i criteri e modalita' di
utilizzo del Fondo per lo Sviluppo;
  Visti  i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
3 maggio 1996, 24 dicembre 1997, 19 ottobre 1998, 31 maggio 1999 e 15
maggio2000,  con i quali vengono approvati programmi di sviluppo, con
l'individuazione  delle  aree d'intervento, le societa' di gestione e
l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a ciascuna;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito  con
modificazioni  con legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni
urgenti  nell'ambito  del  piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale. Deleghe al governo per la modifica del codice
di  procedura  civile  in  materia  di  processo  di  cassazione e di
arbitrato,   nonche'   per   la   riforma  organica  delle  procedure
concorsuali»;
  Visto  in particolare l'art. 13, comma 4 del citato decreto-legge n
35  del 14 marzo 2005, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80, che
alla  lettera  A) ha previsto una dotazione finanziaria di 10 milioni
di  euro  per  l'anno  2005  per  il  Fondo  per  lo sviluppo, e alla
lettera B)  ha  previsto «l'emanazione di un decreto del Ministro del
Lavoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione  della  Presidenza  del  Consiglio,  tenuto  conto  dei
fenomeni  di  repentina  crisi  occupazionale,  al fine di indicare i
criteri   di   priorita'  per  l'attribuzione  delle  risorse  e  con
riferimento alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi,
nonche'  i  criteri  di  selezione  dei soggetti cui e' attribuita la
gestione dei programmi di sviluppo locali»;
  Considerato  che, alla luce della attuale congiuntura economica, le
situazioni  in  cui prioritariamente intervenire con il finanziamento
di   nuove   iniziative   dirette   al   mantenimento   dei   livelli
occupazionali,  sono  quelle derivanti dalla cessazione di attivita',
nonche'  alle  delocalizzazioni di imprese, conseguenti alle massicce
importazioni  dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare
nei  settori  tessile  e  calzaturiero,  dopo  l'abolizione  dei dazi
all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005;
  Sentito  il  Comitato  per  il  coordinamento  delle iniziative per
l'occupazione della Presidenza del Consiglio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse
    1)   Saranno  considerati  prioritari  i  programmi  di  sviluppo
presentati  da  soggetti  promotori  con partecipazione maggioritaria
delle  Province,  dei Comuni e delle Comunita' Montane del territorio
di riferimento.
    2)  Saranno  considerati  prioritari  i  programmi immediatamente
cantierabili  e  di  durata  non  superiore  ai  tre  anni,  con  una
contribuzione del Fondo per lo Sviluppo non superiore ai 2 milioni di
euro.
    3)  I  programmi  devono  interessare aree ricomprese nell'ambito
territoriale  dei  Centri  per  l'Impiego  in cui si sono manifestate
crisi occupazionali, derivanti da:
      a)  cessazione  totale  o  parziale dell'attivita' di piccole e
medie  imprese,  conseguente  a  crisi  determinatasi a seguito delle
massicce  importazioni  dai  Paesi  a basso costo di mano d'opera, in
particolare  nei settori tessile e calzaturiero dopo l'abolizione dei
dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005;
      b) a delocalizzazioni ;
    4)  I  casi indicati sub a) e b) del precedente comma devono aver
comportato,  nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio  2005  e  il
30 giugno 2005, una perdita di occupazione, desumibile dai dati della
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria,  per  cessazione  di
attivita'  totale  o parziale e di mobilita', non inferiore allo 0,3%
della  popolazione  censita nel 2001 nel territorio di ciascun centro
per l'impiego.
    4-bis)  Sono,  altresi', considerati prioritari i programmi per i
quali  e' dimostrata l'utilizzazione, in forma di cofinanziamento, di
contributi  del  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o di altri fondi
pubblici.
    5)  Al  fine  di una equa distribuzione delle risorse finanziarie
pubbliche  sono  escluse  dal  finanziamento  le  aree  e  i  settori
destinatari di finanziamenti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 8,
del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni
con legge 14 maggio 2005, n. 80;