IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero del1'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul
procedimento   amministrativo»   e   sue   successive   modifiche   e
integrazioni;
  Vista   la  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  concernente  «Nuovi
interventi in campo ambientale»;
  Visto   il   decreto   ministeriale   18 settembre   2001,  n.  468
«Regolamento  recante:  Programma  nazionale di bonifica e ripristino
ambientale»;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152 «Norme in
materia  ambientale»  e  in particolare l'art. 252 «siti di interesse
nazionale»;
  Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, che ha
disposto  che «Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426  e  successive  modificazioni,  dopo le lettere p-quaterdecies) e
p-quinquiesdecies), e' aggiunta la seguente: "p-sexiesdecies) aree di
cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995"»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 aprile  1995, concernente «Dichiarazione dello, stato di emergenza
a  norma  dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255,
in  ordine  alla  situazione socio-economica-ambientale determinatasi
nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
  Vista  la  nota  prot.  n. 1108/QdV/DI/VII-VIII del 18 gennaio 2006
trasmessa     al     Commissario     delegato     per     l'emergenza
socio-economico-ambientale  nel  bacino  idrografico del fiume Sarno,
all'assessorato  all'ambiente  regione  Campania,  all'ARPA Campania,
all'ICRAM  e  all'Autorita'  di  bacino del fiume Sarno, con la quale
sono  state  richieste  informazioni  in merito a: Comune, localita',
descrizione   delle   attivita'   in  corso  o  dismesse,  principali
caratteristiche  ambientali,  e  dati  sull'inquinamento  in  atto  o
presunto nelle differenti matrici ambientali;
  Vista  la  nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006
indirizzata ai sindaci dei comuni di: Angri, Boscoreale, Bracigliano,
Calvanico,  Casola  di  Napoli,  Castel San Giorgio, Castellammare di
Stabia,  Cava  de'  Tirreni,  Contrada,  Corbara,  Fisciano,  Forino,
Gragnano,  Lettere,  Mercato San Severino, Monteforte Irpino, Montoro
Inferiore,  Montoro  Superiore,  Moschiano,  Nocera Inferiore, Nocera
Superiore,  Pagani,  Palma  Campania, Poggiomarino, Pompei, Quindici,
Roccapiemonte,  San  Marzano  sul  Sarno,  San Valentino Torio, Santa
Maria  la  Carita', Sant'Antonio Abate, Sant'Egidio del Monte Albino,
Sarno, Scafati, Serino, Siano, Solofra, Striano, Torre Annunziata, al
Commissario  delegato  per l'emergenza socio-economico-ambientale nel
bacino  idrografico  del  fiume  Sarno,  all'assessorato all'ambiente
regione  Campania,  all'ARPA  Campania,  all'ICRAM e all'Autorita' di
bacino  del fiume Sarno, con la quale e' stato richiesto di esprimere
il  proprio  formale  assenso  in  merito  planimetria  allegata alla
sopraccitata  nota che definisce il perimetro provvisorio del sito in
questione;
  Visto,   in   particolare,   che   nella  medesima  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII-   del   5 aprile   2006  diretta  ai  comuni
ricadenti  all'interno del perimetro provvisorio, e' previsto che, in
analogia   a  quanto  gia'  avvenuto  per  altri  siti  di  interesse
nazionale, debba essere successivamente definita la subperimetrazione
del  sito,  con  l'identificazione puntuale delle aree potenzialmente
inquinate  sulle  quali dovranno essere svolte, da parte dei soggetti
obbligati,   le   attivita'   di   messa  in  sicurezza  d'emergenza,
caratterizzazione   e   bonifica   e,  inoltre,  che  l'attivita'  di
subperimetrazione  dovra' tener conto delle porzioni di territorio di
alcuni  dei  comuni interessati gia' ricomprese nel perimetro del SIN
aree  del  litorale  vesuviano,  di  cui  al decreto ministeriale del
27 dicembre  2004, all'interno del quale e' gia' in corso l'attivita'
di sub-perimetrazione, affidata dal Commissario delegato ad ARPAC;
  Vista  la  nota  prot.  n. 10944 del 14 aprile 2006 con la quale il
comune di Angri ha espresso il proprio formale assenso in merito alla
planimetria     allegata     alla     citata     nota     prot.    n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  1994 del 19 aprile 2006 con la quale il
comune di Boscoreale ha espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n. 003758 del 9 maggio 2006 con la quale il
comune  di  Bracigliano  ha  espresso  il  proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  3061  del 4 maggio 2006 con la quale il
comune  di Casola di Napoli ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  7213 del 28 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Castel San Giorgio ha espresso il proprio formale assenso
in  merito  alla  planimetria  allegata  alla  citata  nota  prot. n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n. 27882 del 24 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Castellammare  di  Stabia  ha espresso il proprio formale
assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n.
7072/QdV/DI/ IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n. 460/U del 17 maggio 2006 con la quale il
Comune  di  Cava  deTirreni ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII del 5 aprile 2006;
    Vista  la  nota  prot. n. 1650 del 20 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Corbara  ha espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,
  Vista  la  nota  prot.  n.  5855 del 10 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Fisciano ha espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  3474 del 18 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Forino  ha  espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  8524 del 20 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Gragnano ha espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  2191  del 3 maggio 2006 con la quale il
comune  di  lettere  ha espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n.
7072/QdV/DII/IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  11112 del 2 maggio 2006 con la quale il
comune  Mercato S. Severino ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  3714 del 12 maggio 2006 con la quale il
comune di Monteforte Irpino ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista la nota prot. n. 6992/7994 del 19 aprile 2006 con la quale il
comune di Montoro Inferiore ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  4750  del 9 maggio 2006 con la quale il
comune di Montoro Superiore ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n. 20002 del 28 aprile 2006 con la quale il
comune  di Moschiano ha espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetria    allegata    alla    citata    nota   prot.   n
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  7218 del 13 giugno 2006 con la quale il
comune  di Nocera Inferiore ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,
  Vista  la  nota  prot.  n.  7424 del 20 aprile 2006 con la quale il
comune  di Nocera Superiore ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata   alla  citata  nota  prot  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,
  Vista  la  nota prot. n. 0010451 del 20 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Pagani  ha  espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetnia    allegata    alla    citata   nota   prot.   n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,
  Vista  la  nota  prot.  n.  6270  del 7 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Palma  Campania ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata   alla   citata   nota   prot.
7072/QdV/IX-VIl-VIII- del 5 aprile 2006,
  Vista  la  nota  prot.  n. 13322 del 20 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Poggiomarino  ha  espresso  il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista la nota prot. n. 001602 del 127.5.2006 con la quale il comune
di  Pompei  ha  espresso  il  proprio  formale assenso in merito alla
planimetria     allegata     alla     citata     nota     prot.    n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota prot. UTC n. 22l1 del 3 maggio 2006 con la quale il
comune  di  Roccapiemonte  ha  espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/ IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la nota acquisita al prot. n 8267/QDV/DI/ del 21 aprile 2006
del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, con la
quale  il comune di San Valentino Torio ha fornito il proprio assenso
in  merito  alla  planimetria  allegata  alla  citata  nota  prot. n.
7072/QDV/DII/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  5907 del 21 aprile 2006 con la quale il
comune di Sant'Egidio del Monte Albino ha espresso il proprio formale
assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n.
7072/QdV-DII-IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  7432 del 20 aprile 2006 con la quale il
comune di Sarno ha espresso il proprio formale assenso in merito alla
planimetria     allegato     alla     citata     nota     prot.    n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot. n. 010284 del 13 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Scafati  ha espresso il proprio formale assenso in merito
alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  6645 del 23 maggio 2006 con la quale il
comune  di  Serino  ha  espresso il proprio formale assenso in merito
alla  planimetria  allegata  alla  citata  nota prot. n. 7072/QdV/DI/
IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n  3037  del 21 aprile 2006 con la quale il
Comune  di  Striano  ha espresso il proprio formale assenso in merito
alla  planimetria  allegata  alla  citata  nota prot. n. 7072/QdV/DI/
IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  prot. San n. 363 del 5 maggio 2006 con la quale il
comune  di Torre Annunziata ha espresso il proprio formale assenso in
merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n.
7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
  Vista  la  nota prot. n. 0002544 del 20 aprile 2006 con la quale il
comune  di  Contrada, in merito alla planimetria allegata alla citata
nota  prot.  n. 7072/QDV/DI/ IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006, ha fatto
presente  «che la parte del territorio comunale ricadente all'interno
del Bacino idrografico del fiume Sarno non ha nessuna possibilita' di
essere   ritenuta  zona  di  potenziale  inquinamento  ne'  di  acque
superficiali   ne'  di  acque  sotterranee,  pertanto  una  eventuale
subperimetrazione dovra' tener conto di quanto detto»;
  Tenuto  conto  che a tutt'oggi i comuni di Calvanico, Quindici, San
Marzano sul Sarno, Santa Maria la Carita', Sant'Antonio Abate, Siano,
Solofra, non hanno provveduto a far conoscere la propria posizione in
merito  alla  citata  nota  prot.  n.  7072/QdV/DI/  IX-VII-VIII- del
5 aprile 2006;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  prot.  n.  10451/Q.d.V/DI/IX-  VII-VII del 26 maggio 2006
concernente  l'invito,  tra  gli  altri,  ai  comuni  interessati  e,
attraverso   questi   a  tutti  gli  altri  soggetti  interessati,  a
partecipare  ad apposita Conferenza di servizio indetta per il giorno
5 luglio 2006 presso la sede ministeriale;
  Visti  gli  esiti  della Conferenza dei servizi, del 5 luglio 2006,
conernente  l'approvazione  della perimetrazione provvisoria del sito
di  bonifica  di  interesse  nazionale  «Bacino idrografico del fiume
Sarno»;
  Tenuto  conto dei compiti in materia di protezione civile, affidati
al Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
specifiche  ordinanze, al fine di fronteggiare la situazione di crisi
socio-economico-ambientale  determinatasi  nel bacino idrografico del
fiume Sarno;
  Ritenuto, altresi', di dover prevedere all'interno del perimetro la
individuazione  delle  seguenti  tipologie di aree: aree inserite nel
Piano  regionale  di  bonifica,  art.  199  del  decreto  legislativo
3 aprile  2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», le aree oggetto
di  attivita'  potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1
del decreto ministeriale 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche
ai  sensi dell'art. 242 del suddetto decreto legislativo n. 152, aree
interessate  da  rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose,
aree  industriali  dismesse,  aree,  anche  a  destinazione agricola,
interessate  da  spandimento  non  autorizzato  di  fanghi  e residui
pericolosi, nonche' aree oggetto di contaminazione passiva causata da
ricaduta   atmosferica   di   inquinanti,   ruscellamento   di  acque
contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti;
  Tenuto  conto  che  il  Commissario delegato affidera' all'ARPAC le
attivita'  di  subperimetrazione del sito per l'identificazione delle
aree  potenzialmente inquinate sulle quali dovranno essere svolte, da
parte  dei  soggetti  obbligati,  le attivita' di messa in sicurezza,
caratterizzazione e bonifica;
  Ritenuto  che  l'attivita'  di  subperimetrazione dovra', altresi',
tener   conto  che  porzioni  di  territorio  di  alcuni  dei  Comuni
interessati  sono gia' ricomprese nel perimetro del sito di interesse
nazionale   di  aree  del  litorale  vesuviano,  di  cui  al  decreto
ministeriale  del  27 dicembre 2004, all'interno del quale e' gia' in
corso  l'attivita'  di  sub-perimetrazione,  affidata dal Commissario
delegato ad ARPAC;
  Ritenuto   di   dover   comunque   riservarsi  la  possibilita'  di
individuare  ulteriori  aree  per  le  quali emerga una situazione di
inquinamento  tale  da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti o
interventi  di  messa  in  sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e
bonifica;
  Considerato  che  sulle aree perimetrate sara' effettuata attivita'
di   caratterizzazione  per  accertare  le  effettive  condizioni  di
inquinamento  al  fine di pervenire alla individuazione del perimetro
definitivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  aree  da  sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di
messa  in  sicurezza  di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e
attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro
provvisorio  indicato  nella cartografia in scala 1: 250.000 allegata
al presente decreto.
  2.  La  cartografia  ufficiale e' conservata in originale presso il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio ed in copia
conforme presso la regione Campania.
  3.  L'attuale  perimetrazione  non  esclude  l'obbligo  di bonifica
rispetto   ad  eventuali,  ulteriori  aree  che  dovessero  risultare
inquinate  e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti
locali, non sono state individuate con il presente decreto.
  4.  La  perimetrazione  potra'  essere  modificata  con decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui
dovessero  emergere  altre  aree  con  una  possibile  situazione  di
inquinamento,   tale  da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti
analitici e/o interventi di bonifica.
  5.  Il  Commissario  delegato  ex ordinanza di protezione civile n.
3270 del 12 marzo 2003 individua, all'interno del perimetro di cui al
precedente  punto  1,  le  aree  oggetto  di attivita' potenzialmente
inquinanti,  individuate  nell'allegato  1  del  decreto ministeriale
16 maggio  1989,  le aree oggetto di notifiche ai sensi dell'art. 242
del  suddetto decreto legislativo n. 152, aree interessate da rilasci
incidentali   o  dolosi  di  sostanze  pericolose,  aree  industriali
dismesse,   aree,  anche  a  destinazione  agricola,  interessate  da
spandimento  non  autorizzato di fanghi e residui pericolosi, nonche'
aree   oggetto   di   contaminazione   passiva  causata  da  ricaduta
atmosferica   di  inquinanti,  ruscellamento  di  acque  contaminate,
abbandono o seppellimento di rifiuti.
  6.  Tenuto  conto che l'attivita' di subperimetrazione dovra' tener
conto  delle  porzioni di territorio di alcuni dei comuni interessati
gia' ricomprese nel perimetro del SIN aree del litorale vesuviano, di
cui  al  decreto  ministeriale  del 27 dicembre 2004, all'interno del
quale  e'  gia'  in corso l'attivita' di sub-perimetrazione, affidata
dal  Commissario  delegato  per  l'emergenza ambientale della regione
campana ad ARPAC.