IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
la  legge  19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91;
il   decreto   legislativo   27 gennaio  1992,  n.  115;  il  decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale   30 gennaio   1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  25 luglio  1998, n. 286; il decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300;  la  legge  21 dicembre  1999, n. 508; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445; il decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto interministeriale
4 giugno  2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002,  n.  54;  la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo
8 luglio  2003,  n.  277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
  Vista  l'istanza  datata 5 ottobre 2002, acquisita al protocollo il
20 ottobre  2002, con la quale la sig.ra Laura Sopiqoti, ai sensi del
comma 2  dell'art.  1 e dell'art. 37 della citata legge n. 286/1998 e
dell'art.  49,  comma 1,  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  394/1999,  ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo
acquisito   in  Paese  non  comunitario  (Albania)  quale  abilitante
all'insegnamento  per le classi di concorso 31/A (educazione musicale
negli  istituti  e scuole di istruzione secondaria di secondo grado),
32/A  (educazione  musicale  nella  scuola  media)  e 77/A (strumento
musicale nella scuola media: pianoforte);
  Visto  il decreto direttoriale prot. n. 9742 datato 26 maggio 2004,
con  il  quale  e'  stata  rigettata  l'istanza di riconoscimento del
titolo di formazione professionale presentata dall'interessata;
  Vista  la  sentenza del T.A.R. Lazio, (reg. sent. n. 6272 - R.G. n.
9857/04  -  sezione III-bis), di accoglimento, per quanto di ragione,
del  ricorso n. 9857/2004 proposto dalla sig.ra Laura Sopiqoti e, per
l'effetto,  di  annullamento  del  provvedimento  prot.  n. 9742/2004
impugnato;
  Vista  la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4932/2006 - Reg. Dec.
n.  9647  -  Reg.  Ric.  Anno  2005)  con  la quale e' stato respinto
l'appello dell'Amministrazione;
  Vista la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Tirana
datata  16  settembre  2002, la quale non reca indicazione del valore
abilitante  all'insegnamento  del  titolo  posseduto dall'interessata
«Diplome Muzikës, titulii: Pianiste» n. 2330 rilasciato dall'Istituto
superiore delle arti di Tirana, datato 29 giugno 1989;
  Vista  la  nota  prot.  n.  8779 del 7 settembre 2006, con la quale
l'Amministrazione  ha  chiesto  all'Ambasciata  d'Italia in Tirana di
voler precisare se l'interessata, in ragione del possesso del diploma
sopra  citato  sia  o  meno  abilitata, oltre che alla professione di
piansta,  anche  a  quella  di  docente  di  educazione musicale e di
strumento (pianoforte) nella scuola albanese;
  Vista  la  nota-fax dell'Ambasciata d'Italia, cancelleria consolare
di  Tirana,  datata 26 settembre 2006, con la quale si informa che il
valore  abilitante  del titolo di studio ai fini dell'esercizio della
professione «in loco» consiste in:
    accesso  all'esercizio nella professione come docente pianista in
ogni  livello d'istruzione, ossia, universitario, di media superiore,
di media inferiore e delle elementari;
    accesso  all'esercizio  della  professione  di  «pianista»  e  di
«insegnante  di  pianoforte»  in  ogni  livello d'istruzione ed anche
privatamente;
    al  libero  esercizio  della  professione di pianista in corsi di
studio  privati,  da  libera professionista, dalla quale si evince la
possibilita' di riconoscimento dell'insegnamento nella sola classe di
concorso 77/A, strumento musicale nella scuola media;
  Vista  la  nota  prot.  n.  8888  del  4 ottobre 2006, con la quale
l'Amministrazione   ha  chiesto  all'Ambasciata  d'Italia  in  Tirana
ulteriori  precisazioni,  ed,  in particolare, se il titolo posseduto
dall'interessata   abilita   anche   all'insegnamento  di  educazione
musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico nazionale albanese;
  Vista  la  nota-fax dell'Ambasciata d'Italia, cancelleria consolare
di  Tirana,  datata  9 ottobre  2006,  con la quale si informa che il
titolo  posseduto  dall'interessata abilita anche all'insegnamento di
educazione  musicale  in  ogni livello di istruzione dell'ordinamento
nazionale albanese;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta  del 14 settembre 2006, indetta ai sensi degli
articoli 49,   comma 3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115/1992;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto
la  formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse
da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla
legislazione vigente in Italia;
    l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione
professionale;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione professionale, diploma di istruzione
superiore  Diplome Muzikës, titulii «Pianiste», conseguito in data 29
giugno  1989  presso  l'Institutin  te  larte  te  Arteve  di  Tirana
(Albania),  posseduto dalla cittadina italiana Sopiqoti Laura, nata a
Fier (Albania) il 10 novembre 1966, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,   n.   394,  e'  titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nelle
classi di concorso:
    31/A   -   educazione   musicale  negli  istituti  di  istruzione
secondaria di secondo grado;
    32/A - educazione musicale nella scuola media;
    77/A - strumento musicale nella scuola media - pianoforte.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 23 ottobre 2006
                                     Il direttore generale: Criscuoli