IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 novembre 2004; Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006; Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 6 giugno 2006; Visti, in particolare, gli articoli 10 concernente assistenza nelle ADR e 14 concernente termini e modalita' per la presentazione delle richieste di cofinanziamento; Considerata la necessita' di modificare l'art. 10 e, anche in conseguenza delle precitate modifiche, di disporre, limitatamente agli articoli 3 e 10 del decreto 2 marzo 2006, una proroga del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo decreto del 2 marzo 2006, come modificato dal decreto 6 giugno 2006; Decreta: Art. 1. Modifiche all'art. 10 1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Con riferimento alle risorse destinate alle procedure avviate dalle associazioni dei consumatori di cui alla lettera a) del comma 2, e' fissato un limite massimo del 10% della somma complessiva per ciascuna tipologia di accordo stipulata tra una determinata azienda e le associazioni nazionali o regionali di consumatori»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dal consumatore o da un suo delegato dell'associazione, dal rappresentante dell'azienda e dal rappresentante dell'associazione, nel caso delle procedure di cui al comma 2, lettera a) o dal soggetto che ha svolto le funzioni di conciliatore per la camera di commercio, nel caso di procedure di cui al comma 2, lettera b).»; c) dopo l'art. 10, comma 7, lettera b) e' inserito il seguente periodo: «Tali accordi devono contenere una apposita clausola, eventualmente integrativa di accordi gia' esistenti, che preveda la possibilita' di aderire all'accordo medesimo da parte delle associazioni dei consumatori che abbiano manifestato la disponibilita' in tal senso»; d) al comma 10 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».