IL DIRETTORE GENERALE
                  per l'armonizzazione del mercato
                     e la tutela dei consumatori
  Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238;
  Visto  l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 23 novembre 2004;
  Visto  il  decreto  del direttore generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006;
  Visto  il  decreto  del direttore generale per l'armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori del 6 giugno 2006;
  Visti, in particolare, gli articoli 10 concernente assistenza nelle
ADR  e  14 concernente termini e modalita' per la presentazione delle
richieste di cofinanziamento;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  l'art.  10 e, anche in
conseguenza  delle  precitate  modifiche,  di disporre, limitatamente
agli  articoli 3  e  10  del  decreto  2 marzo  2006, una proroga del
termine  previsto  dall'art.  14,  comma 1,  del medesimo decreto del
2 marzo 2006, come modificato dal decreto 6 giugno 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 10
  1.   All'art.   10   del   decreto   del   direttore  generale  per
l'armonizzazione  del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo
2006 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
  «4-bis.  Con  riferimento  alle  risorse  destinate  alle procedure
avviate dalle associazioni dei consumatori di cui alla lettera a) del
comma 2, e' fissato un limite massimo del 10% della somma complessiva
per  ciascuna  tipologia  di  accordo  stipulata  tra una determinata
azienda e le associazioni nazionali o regionali di consumatori»;
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Il  verbale  di  conciliazione  deve  essere  sottoscritto dal
consumatore   o   da   un   suo   delegato   dell'associazione,   dal
rappresentante  dell'azienda  e dal rappresentante dell'associazione,
nel caso delle procedure di cui al comma 2, lettera a) o dal soggetto
che ha svolto le funzioni di conciliatore per la camera di commercio,
nel caso di procedure di cui al comma 2, lettera b).»;
    c) dopo  l'art.  10,  comma 7, lettera b) e' inserito il seguente
periodo:  «Tali  accordi  devono  contenere  una  apposita  clausola,
eventualmente  integrativa  di accordi gia' esistenti, che preveda la
possibilita'   di   aderire   all'accordo  medesimo  da  parte  delle
associazioni    dei    consumatori   che   abbiano   manifestato   la
disponibilita' in tal senso»;
    d) al  comma 10  le  parole:  «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «diciotto mesi».