IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del
12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
Salame Brianza;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre
2003 con il quale l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualita' -
INEQ,  con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71,
e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta Salame Brianza;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  16 ottobre  2003,  data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il Consorzio Salame Brianza con nota del 7 aprile
2006  ha comunicato di confermare l'Istituto Nord Est Qualita' - INEQ
quale  organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato
art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta Salame
Brianza anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  la  proroga  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  di  controllo  Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ la
predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autonzzazione,  alle  medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualita' - INEQ;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via
Rodeano n. 71, con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta Salame Brianza registrata con
il  regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1966, e' prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo stesso.