IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale
dell'Agenzia  Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 142 del 21
giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Visto il decreto con il quale la societa' Actelion Registration Ltd
ha  ottenuto  il  regime  di  rimborsabilita' e prezzo del medicinale
«Tracleer» nelle confezioni:
    62,5  mg  56  compresse rivestite con film in blister uso orale -
A.I.C. n. 035609027/E (in base 10), 11YQG3 (in base 32) - Classe «H»;
    125  mg  56  compresse  rivestite con film in blister uso orale -
A.I.C. n. 035609041/E (in base 10), 11YQGK (in base 32) - Classe «H»;
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  ditta  ha  sostenuto la non
applicabilita'  per  il  medicinale «Tracleer» della riduzione del 7%
come da legge n. 289/2002;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica
del 12/13 settembre 2006;
  Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del Consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  Direttore
generale;
                             Determina:
                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'
  Il medicinale TRACLEER (bosentan) e' riconfermato come segue:
    confezione:  62,5  mg  56 compresse rivestite con film in blister
uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10), 11YQG3 (in base 32);
    classe di rimborsabilita': «H»;
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 2.454,00 euro;
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 4.050,11 euro;
    confezione: 125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso
orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10), 11YQGK (in base 32);
    classe di rimborsabilita': «H»;
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 2.538,00 euro;
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 4.188,75 euro.