IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Bitto»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con
decreto  del  24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino all'8 novembre
2006;
  Considerato  che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina
Casera  e  Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta «Bitto»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  24 gennaio  2003, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  «CSQA  Certificazioni  Srl» oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione    rilasciata   all'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni  Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i controlli sulla
denominazione   di   origine   protetta  «Bitto»  registrata  con  il
regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con
decreti   29 novembre   2005,  10 marzo  2006  e  21 giugno  2006  e'
ulteriormente  prorogata  fino  all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione  all'organismo  stesso oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo.