IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementaria  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo  di  permetterne
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 marzo  2006  con  il  quale la
varieta'  di veccia comune denominata «Encantada» e' stata cancellata
dal   registro   delle   varieta'   di  specie  agrarie  per  mancata
presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;
  Vista  la  richiesta  presentata in data 27 luglio 2006 dalla ditta
Guerresi  Sementi  Srl,  responsabile della conservazione in purezza,
intesa  ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la
commercializzazione  delle  sementi  delle  varieta' di veccia comune
denominata «Encantada»;
  Visto  l'art. 17-bis, quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica   8 ottobre  1973,  n.  1065,  inserito  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  1984,  n.  27, e da ultimo
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 322, che stabilisce, per le varieta' per le quali l'iscrizione non
e'  stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il
controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e
la  commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che
si  protragga  fino  al  30 giugno  del  terzo  anno  successivo alla
scadenza dell'iscrizione;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971 nella riunione del 22 settembre 2006 ha espresso
parere  favorevole  all'accoglimento  della  richiesta della societa'
Guerresi Sementi Srl;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per la varieta' di veccia comune denominata «Encantada», cancellata
dal  registro  nazionale delle varieta' di specie agrarie con decreto
ministeriale del 27 marzo 2006, le sementi possono essere certificate
e commercializzate fino al 30 giugno 2008.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: La Torre
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.