IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                   PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Visto  l'art. 1, commi 178, 179 e 180 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
  Visti   gli   articoli 1,   comma 2  e  48,  comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto   il   protocollo  di  intesa  sottoscritto  tra  Governo  ed
organizzazioni sindacali in data 27 maggio 2005;
  Considerata  la  necessita',  in  deroga  all'art.  48, comma 2, di
procedere,   cosi'  come  previsto  dal  richiamato  comma 178,  alla
ripartizione,  tra  le  amministrazioni  pubbliche  diverse da quelle
statali, delle risorse poste a carico del bilancio dello Stato per la
copertura dei maggiori oneri contrattuali, decorrenti dall'anno 2006,
derivanti  dall'attuazione  del  predetto protocollo nei limiti della
quantificazione  ivi  indicata  in 220 milioni di euro al lordo degli
oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione;
  Tenuto  conto che l'art. 1, comma 179 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, ha demandato ad apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica la
fissazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di  ripartizione delle
predette somme;
  Tenuto  conto  che  sono  escluse,  ai sensi del richiamato art. 1,
comma 178,  le  regioni  a  statuto speciale, le province autonome di
Trento  e  Bolzano  nonche'  gli enti locali ricadenti nel territorio
delle  regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
  Considerato  che  per  gli enti del Servizio sanitario nazionale al
cui  finanziamento  concorre  lo  Stato  si  provvede con le apposite
risorse  e  modalita'  indicate  all'art.  1,  comma 182  della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
  Ritenuto    di    dover    procedere    all'individuazione    delle
amministrazioni destinatarie delle predette risorse per tipologia;
  Ravvisata   la  necessita'  di  provvedere  in  via  generale  alla
ripartizione  delle  risorse  disponibili tra le tipologie di enti in
relazione  ai contratti applicati ed alla consistenza di personale in
servizio;
  Considerata  l'opportunita'  di  fare  riferimento,  ai  fini della
certezza  della  ripartizione, ai dati sulla consistenza di personale
al  31 dicembre  2004,  trasmessi  al  Dipartimento  della ragioneria
generale  dello  Stato nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche
individuate  dal  titolo  V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  Tenuto  conto che le modalita' dell'apporto finanziario dello Stato
alle   diverse   istituzioni   e'  regolato  da  specifica  normativa
settoriale  e  che  conseguentemente occorrera' procedere al relativo
trasferimento con successivi decreti ministeriali cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 180 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Ritenuto    di    dover   procedere   con   il   presente   decreto
all'individuazione   delle   amministrazioni   destinatarie  ed  alla
ripartizione di massima delle risorse fra le tipologie di enti, fermo
restando che il trasferimento delle risorse sara' effettuato mediante
gli  appositi decreti di variazione di bilancio previsti dall'art. 1,
comma 180 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
15 giugno  2006,  con  il  quale  al Ministro senza portafoglio prof.
Luigi  Nicolais sono state delegate le funzioni in materia di riforme
e innovazioni nella pubblica amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  Le tipologie di amministrazioni destinatarie delle risorse previste
dall'art.  1,  comma 178,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
indicate  nell'art.  3  del  presente  decreto,  con esclusione delle
seguenti:
    enti  del Servizio sanitario nazionale ai quali si applica l'art.
1, comma 182;
    regioni  a  statuto  speciale,  le  province autonome di Trento e
Bolzano  nonche'  gli  enti  locali  ricadenti  nel  territorio delle
regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  D'Aosta  e  delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano secondo quanto disposto dal medesimo
art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.