IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti  25 marzo  2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre 2005,
7 febbraio   2006  e  21  giugno  2006,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  Istituto  Parma  Qualita'  -  Istituto  consortile per il
controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a
denominazione,   indicazione  e  designazione  protetta  con  decreto
19 aprile 2002 e' stata prorogata fino al 9 novembre 2006;
  Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Modena, con nota del
9 novembre 2004 ha comunicato di confermare l'Istituto Parma Qualita'
-  Istituto  consortile  per  il  controllo  e  la  certificazione di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione   protetta   quale   organismo   di   controllo   e   di
certificazione  ai  sensi  del citato art. 10 del regolamento (CE) n.
510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto
di  Modena  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  al  fine  di
consentire  all'organismo  di  controllo  Istituto  Parma  Qualita' -
Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione protetta la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  19  aprile  2002, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  Istituto  Parma  Qualita' - Istituto consortile per il
controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a
denominazione, indicazione e designazione protetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Parma Qualita' -
Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione  protetta,  con  sede  in  Langhirano  (Parma), via Roma
82/b-82/c,  con  decreto  19 aprile  2002,  ad effettuare i controlli
sulla   denominazione   di  origine  protetta  Prosciutto  di  Modena
registrata  con  il  regolamento  (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'  prorogata con decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre
2005,  7 febbraio  2006  e 21 giugno 2006, e' ulteriormente prorogata
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo stesso.