IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  il  predetto  regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare
l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
Terra di Bari riferita all'olio extravergine di oliva;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  28 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2006, con
il   quale   l'Autorita'  pubblica  designata  Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Bari, con sede in corso
Cavour  n.  2  - Bari, e' stata autorizzata ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari;
  Visti   il  decreto  12 luglio  2006  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  alla Camera di commercio,
industria,  artigianato ed agricoltura di Bari, con decreto 28 luglio
2003 e' stata prorogata fino al 24 novembre 2006;
  Considerato  che  la  regione  Puglia con nota del 7 aprile 2006 ha
comunicato   di   confermare   la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Bari quale autorita' pubblica designata
al  controllo  e  alla certificazione ai sensi del citato art. 10 del
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta Terra di
Bari  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  la  proroga  della  stessa,  al fine di consentire
all'autorita'  pubblica  designata  Camera  di  commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  di Bari la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  28 luglio  2003,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'autorita'  pubblica  designata  Camera  di  commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Bari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede
in  corso  Cavour  n.  2  -  Bari,  con  decreto  28 luglio  2003, ad
effettuare  i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra
di  Bari,  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n.
1263/96   del   1° luglio   1996,  e'  ulteriormente  prorogata  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari.