IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche il warfarin, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994 che ha designato l'Irlanda quale Stato membro relatore per la sostanza attiva warfarin; Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento della direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; Visto il citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002, secondo il quale alla sostanza attiva warfarin e' attribuita la categoria 1 di tossicita' per la riproduzione; Visto il decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 con il quale e' stata disposta la sospensione temporanea delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin, in attesa della conclusione della sua revisione comunitaria al momento ancora in corso, in considerazione della classificazione in categoria 1 di tossicita' per la riproduzione attribuita alla suddetta sostanza attiva dal citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002; Vista la direttiva della Commissione 2006/5/CE del 17 gennaio 2006, che stabilisce l'iscrizione, per un periodo limitato di sette anni, della sostanza attiva warfarin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 settembre 2013, in considerazione delle valutazioni effettuate nel processo di revisione comunitaria della sostanza attiva in questione secondo le quali e' lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti warfarin possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione, messo a disposizione degli interessati; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/5/CE della Commissione del 17 gennaio 2006, con l'inserimento della sostanza attiva warfarin nell'allegato I del citato decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/5/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva warfarin nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che l'attuazione della citata direttiva di iscrizione 2006/5/CE comporta l'adeguamento dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin alle nuove condizioni stabilite per l'uso sicuro, individuato dal processo di valutazione comunitaria della sostanza attiva in questione; Considerato di conseguenza che, a seguito di tale adeguamento, vengono a cadere le motivazioni precauzionali che erano alla base della sospensione temporanea dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin disposta dal citato decreto dirigenziale 21 febbraio 2005; Considerato altresi' che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Visto inoltre il documento SANCO 1) /10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover fissare in dodici mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. 3, commi 2 e 4, del presente decreto; 1) DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei consumatori, presso la Commissione UE. Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva warfarin e' iscritta, fino al 30 settembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.