IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
    Visto   il   regolamento   (CEE)  n.  3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui  figura  anche  il  warfarin,  da valutare ai fini della loro
eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  933/94  della  Commissione  del
27 aprile 1994 che ha designato l'Irlanda quale Stato membro relatore
per la sostanza attiva warfarin;
    Visto  il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di
recepimento  della direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il
ventottesimo   adeguamento   al  progresso  tecnico  della  direttiva
67/548/CEE   del   27 giugno  1967  in  materia  di  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
    Visto  il citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002, secondo
il  quale  alla sostanza attiva warfarin e' attribuita la categoria 1
di tossicita' per la riproduzione;
    Visto  il  decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 con il quale
e'  stata disposta la sospensione temporanea delle autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva warfarin, in
attesa  della  conclusione della sua revisione comunitaria al momento
ancora in corso, in considerazione della classificazione in categoria
1 di tossicita' per la riproduzione attribuita alla suddetta sostanza
attiva dal citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002;
    Vista  la  direttiva  della  Commissione 2006/5/CE del 17 gennaio
2006,  che  stabilisce l'iscrizione, per un periodo limitato di sette
anni,  della sostanza attiva warfarin nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE   fino  al  30 settembre  2013,  in  considerazione  delle
valutazioni  effettuate  nel  processo di revisione comunitaria della
sostanza  attiva in questione secondo le quali e' lecito supporre che
i prodotti fitosanitari contenenti warfarin possano soddisfare, nelle
linee   generali,   i  requisiti  di  cui  all'art.  5,  paragrafo 1,
lettere a)  e b),  della  direttiva  91/414/CEE,  in  particolare per
quanto  riguarda  gli  usi  presi in considerazione e specificati nel
rapporto  di  riesame  della  Commissione, messo a disposizione degli
interessati;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2006/5/CE  della  Commissione  del 17 gennaio 2006, con l'inserimento
della  sostanza  attiva  warfarin  nell'allegato I del citato decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
    Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2006/5/CE
si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per la sostanza
attiva   warfarin   nel   relativo   rapporto  di  riesame,  messo  a
disposizione degli interessati;
    Considerato  inoltre  che  l'attuazione della citata direttiva di
iscrizione 2006/5/CE comporta l'adeguamento dei prodotti fitosanitari
contenenti warfarin alle nuove condizioni stabilite per l'uso sicuro,
individuato  dal  processo  di valutazione comunitaria della sostanza
attiva in questione;
    Considerato  di  conseguenza  che, a seguito di tale adeguamento,
vengono  a  cadere  le  motivazioni precauzionali che erano alla base
della  sospensione  temporanea  dei  prodotti fitosanitari contenenti
warfarin disposta dal citato decreto dirigenziale 21 febbraio 2005;
    Considerato  altresi'  che la valutazione e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza
attiva  warfarin devono essere effettuate in conformita' dei principi
uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194;
    Visto  inoltre  il  documento  SANCO 1) /10796/2003-revisione 8.0
del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione
comunitaria    del    processo    di   ri-registrazione   a   seguito
dell'inclusione  di una sostanza attiva in allegato I della direttiva
91/414/CEE;
    Ritenuto   di  dover  fissare  in  dodici  mesi  il  periodo  per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti ai requisiti di cui al successivo art.
3, commi 2 e 4, del presente decreto;
          1)  DG  SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei
          consumatori, presso la Commissione UE.
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La sostanza attiva warfarin e' iscritta, fino al 30 settembre
2013,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.