LA GIUNTA REGIONALE

  Su    proposta    dell'assessore    al   bilancio,   programmazione
economico-finanziaria e partecipazione;
  Premesso  che  il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  avente  per  oggetto:
«Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche» all'art. 50 stabilisce che:
    1. E'  istituita  l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche. L'addizionale regionale non e' deducibile ai
fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
    2. L'addizionale  regionale e' determinata applicando l'aliquota,
fissata  dalla  regione  in  cui  il contribuente ha la residenza, al
reddito  complessivo  determinato  ai  fini  dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti
ai  fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo
stesso  anno  l'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, al netto
delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e dei crediti di cui agli
articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
    3. L'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  di cui al
comma 1  e'  fissata  allo  0,90  per  cento  ai  sensi  del  decreto
legislativo  n. 56/2000. Ciascuna regione, con proprio provvedimento,
da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  non  oltre il 30 novembre
dell'anno  precedente  a  quello  cui l'addizionale si riferisce puo'
maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.
  Vista  la  legge  16 novembre  2001,  n.  405  di  conversione  del
decreto-legge  18 settembre  2001, n. 347, recante interventi urgenti
in  materia  di spesa sanitaria e in particolare l'art. 4 comma 3 che
prevede  che  gli  eventuali  disavanzi  di  gestione  accertati sono
coperti da norme regionali che prevedono l'introduzione di variazioni
dell'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche;
  Vista  la  legge  27 dicembre 2002, n. 289, in particolare l'art. 3
che   prevede   la   sospensione   degli  aumenti  delle  addizionali
all'imposta    sul   reddito   delle   persone   fisiche   deliberati
successivamente  al  29 settembre  2002  e che non siano confermativi
delle  aliquote  in  vigore  per  l'anno  2002  fino  a quando non si
raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281  in  sede  di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti
locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
  Vista  la  legge  24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l'art. 2
comma 21  che  proroga la sospensione sopra detta fino al 31 dicembre
2004;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art.
1,   comma 61,   che  ha  confermato  sino  al  31 dicembre  2005  la
sospensione  degli  aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
di  cui  all'art.  2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
fatto  salvo  quanto  disposto  dal comma 175 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 che consente la deroga alla sospensione per la copertura
dei disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare l'art. 1,
comma 165,  che  ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 la sospensione
degli  aumenti  delle  addizionali  all'imposta  sul reddito prevista
dall'art.  1  comma 61  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, fatto
salvo quanto previsto dal comma 175 della medesima legge;
  Visto l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che
dispone l'adozione da parte del presidente della regione, in qualita'
di  commissario  ad acta, dei provvedimenti necessari al ripianamento
del  disavanzo  desunto  dal  bilancio  di  esercizio consolidato del
Servizio    sanitario    regionale,    ivi    inclusi   gli   aumenti
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare l'art. 1,
comma 277  che  prevede  all'art. 1 comma 174 della legge 30 dicembre
2004,   n.   311   che  qualora  i  provvedimenti  necessari  per  il
ripianamento  del  disavanzo  di  gestione  non  vengano adottati dal
commissario  ad  acta  entro il 31 maggio, nella regione interessata,
con  riferimento all'anno d'imposta 2006, si applicano comunque nella
misura   massima   prevista  dalla  vigente  normativa  l'addizionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Vista  la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, art. 1 comma 13
che  dispone  che  le  maggiori  entrate  derivanti dall'applicazione
dell'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311  (legge  finanziaria) che dispone la maggiorazione automatica
delle  addizionali  regionali  IRAP  e  IRPEF  al massimo livello, in
conseguenza  della  non  adeguata copertura, entro il 31 maggio 2006,
del disavanzo sanitario del 2005, sono destinate alla copertura dello
stesso;
  Considerato  che  la  conferenza  Stato-Regioni  riunitasi  in data
28 settembre 2006, nel «Patto per la salute» ha stabilito, al punto 3
lettera b), che viene istituito, per il triennio 2007/2009, un «fondo
transitorio»,  il  cui  accesso  e'  subordinato  alla sottoscrizione
dell'accordo  ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004
n.  311,  comprensivo  di  un  piano  di  rientro e che le regioni in
difficolta' possono accedere al fondo transitorio di cui trattasi;
  Considerato  altresi'  che  tale  accesso  presuppone che sia stato
attivato   l'innalzamento   ai   livelli   massimi  dell'aliquota  di
addizionale Irpef e maggiorazione Irap;
  Ritenuto  di  dover  porre  in  essere  le  misure  necessarie  per
l'accesso  al  fondo  transitorio  come sottoscritto dalla Conferenza
Stato-Regioni;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  confermare,  a  decorrere da periodo
d'imposta 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446, e successive modificazioni e
integrazioni nella misura massima dell'1,4 per cento;
  Vista  la  legge  statutaria  11 novembre 2004, n. 1 «Nuovo Statuto
della Regione Lazio»;
  Vista  la  legge  regionale n. 25 del 20 novembre 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativa al bilancio
di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006;
  Vista  la  legge  regionale  n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive
modificazioni  ed integrazioni, concernente la disciplina del sistema
organizzativo della giunta e del Consiglio regionale;
  Visto  il  regolamento  regionale  n.  1  del  6 settembre  2002  e
successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione
degli uffici e dei servizi della giunta regionale;
  Considerato  che  il  presente  provvedimento  non e' soggetto alla
procedura di concertazione con le parti sociali;
                           all'unanimita'

                              Delibera:

  Per  quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente
richiamato:
    di  determinare,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2007, l'aliquota
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  nella  misura
dell'1,4 per cento.
      Roma, 27 ottobre 2006
                                              Il presidente: Marrazzo