IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2165/2005  del  Consiglio  del
20 dicembre  2005  recante  modifiche  al  citato regolamento (CE) n.
1493/1999  e  con il quale, in particolare, all'allegato IV, punto 4,
e'  stato  inserito,  tra  le  pratiche  e  trattamenti enologici che
possono essere utilizzati nella Comunita', l'uso di pezzi di legno di
quercia nella lavorazione dei vini;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.  1507/2006  della  Commissione
dell'11 ottobre   2006  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n.
1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n.
753/2002,  concernenti  talune  modalita'  d'applicazione  del citato
regolamento  (CE)  n. 1493/1999, con il quale sono state stabilite le
modalita'  di impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione
dei  vini  e le relative modalita' di designazione e di presentazione
dei vini cosi' trattati;
  Visto  l'art.  57,  paragrafo  2,  del  citato  regolamento (CE) n.
1493/1999  che  prevede che gli Stati membri possono stabilire, per i
vini  di  qualita'  prodotti in regioni determinate prodotti nel loro
territorio,   condizioni   di   produzione,   di  elaborazione  e  di
commercializzazione complementari o piu' severe;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visti  i  decreti  con  i quali sono stati approvati o modificati i
disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G., D.O.C. italiani;
  Considerato   che   le   produzioni   agroalimentari   di  qualita'
costituiscono un patrimonio irrinunciabile per l'Italia e che bisogna
tutelarne sia la loro qualita' intrinseca, sia l'immagine;
  Ritenuto  di  dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi
di  legno  di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul
territorio  nazionale  e  che,  pertanto,  l'uso  di tale pratica sia
escluso per i vini D.O.C.G. e D.O.C.;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  L'uso  di  pezzi  di  legno  di  quercia,  di  cui  al disposto
dell'allegato  IV,  punto  4,  lettera e)  del  regolamento  (CE)  n.
1493/1999  del  Consiglio,  cosi'  come modificato con il regolamento
(CE)  n.  2165/2005  del  Consiglio,  e di cui al regolamento (CE) n.
1507/2006  della Commissione concernente le modalita' d'impiego della
predetta   pratica   enologica,   e'  vietato  nell'elaborazione  dei
V.Q.P.R.D. italiani.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 2 novembre 2006
                                               Il Ministro: De Castro