Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Sul  video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . .
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo,  anche internazionale, e della criminalita' organizzata e
per  assicurare  la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  il  Ministro  dell'interno,  entro  il limite di spesa di
8.650.000   euro,   puo'  autorizzare  l'ulteriore  trattenimento  in
servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori  del  63°  e  64° corso di allievo agente ausiliario di
leva, i quali ne facciano domanda.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
8.650.000  euro  per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 27, della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
          legge finanziaria 2006):
              «27.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  Fondo  da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
          2006,  di  100  milioni  di  euro. Con decreti del Ministro
          dell'interno,    da    comunicare,   anche   con   evidenze
          informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si  provvede  alla  ripartizione  del  Fondo  tra le unita'
          previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
          previsione.».