Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della   giustizia  ai  sensi  dell'art.  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono visibili sul video tra i segni (( ... )).
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.

    1.   Ai  fini  dell'attuazione  della  sentenza  della  Corte  di
giustizia  delle  Comunita' europee del 14 settembre 2006 nella causa
C-228/05,  ((  in  sede  di prima applicazione i soggetti passivi che
fino  alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio
dell'impresa,  arte o professione )) acquisti ed importazioni di beni
e  servizi  indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d),
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
presentano  in  via telematica (( entro il 15 aprile 2007 )) apposita
istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi
entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate,  ((  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  )).  Con il
medesimo  provvedimento  sono  individuati  i  dati e i documenti che
devono  essere  indicati  o  predisposti a fondamento dell'istanza di
rimborso.  ((  Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre,
stabilite  le  differenti  percentuali di detrazione dell'imposta per
distinti  settori  di attivita' in relazione alle quali e' ammesso il
rimborso  in  misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che
non  aderiscono  al  suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro
che  non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile
2007,  la  possibilita' di dimostrare il diritto ad una detrazione in
misura    superiore    presentando    apposita   istanza   ai   sensi
dell'articolo 21  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive   modificazioni,   contenente   i   dati  e  gli  elementi
comprovanti   la   misura,   nell'esercizio   dell'impresa,   arte  o
professione,  dell'effettivo  utilizzo  in  base  a  criteri di reale
inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma )).
Al  fine  di  evitare  ingiustificati  arricchimenti, i dati hanno ad
oggetto  anche  gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva
determinazione delle somme effettivamente spettanti.
    2.  Sono  in  ogni  caso  escluse le procedure di detrazione e di
compensazione   dell'imposta   sul   valore   aggiunto  di  cui  agli
articoli 19  e  seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
((    2-bis.  Alla  lettera c)  del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «a  far  data dalla pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea   della   autorizzazione
riconosciuta  all'Italia  dal  Consiglio dell'Unione europea ai sensi
della  direttiva  77/388/CEE  del  Consiglio,  del  17 maggio 1977, a
stabilire   una   misura  ridotta  della  percentuale  di  detrazione
dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e
le  relative  spese  di  cui  alla  presente lettera, nei termini ivi
previsti,   senza  prova  contraria,  salvo  che  per  gli  agenti  o
rappresentanti di commercio». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972,  n. 292, supplemento ordinario, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
          per   alcuni   beni   e  servizi).  -  1.  In  deroga  alle
          disposizioni di cui all'art. 19:
                a) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
          lettera e)   dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
          detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
          utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
                b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
          tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei
          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
          servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
          ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi
          nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
          non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
          dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
          di  servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
          di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
          ai  beni  stessi,  non  e' ammessa in detrazione a far data
          dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          europea  della  autorizzazione  riconosciuta all'Italia dal
          Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  della direttiva
          77/388/CEE  del  Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire
          una   misura   ridotta   della  percentuale  di  detrazione
          dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta per gli acquisti
          di  beni  e le relative spese di cui alla presente lettera,
          nei  termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che
          per gli agenti o rappresentanti di commercio;
                d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
          di  carburanti  e  lubrificanti  destinati ad autovetture e
          veicoli,  aeromobili,  navi  e  imbarcazioni  da diporto e'
          ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
          relativa  all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
          mediante  contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
          simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
                e) salvo  che  formino oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
          relativa  a  prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
          alimenti  e  bevande, con esclusione delle somministrazioni
          effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
          dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  scolastica,
          aziendale   o   interaziendale   e  delle  somministrazioni
          commesse  da  imprese che forniscono servizi sostitutivi di
          mense  aziendali,  a prestazioni di trasporto di persone ed
          al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
          all'art.  54,  lettere a)  e c),  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285;
                f) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  o  all'importazione  di alimenti e bevande ad
          eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto dell'attivita'
          propria   dell'impresa   o  di  somministrazione  in  mense
          scolastiche,   aziendali   o   interaziendali   o  mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
                g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16,  nonche'  alle  spese  di  gestione, di apparecchiature
          terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
          comunicazioni   soggette   alla   tassa  sulle  concessioni
          governative  di  cui  all'art. 21 della tariffa allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641,  come  sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre
          1995,  del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre  1995,  e'  ammessa in
          detrazione  nella  misura  del  50  per  cento; la predetta
          limitazione  non  si applica agli impianti di telefonia dei
          veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
          imprese  di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
          per ciascun veicolo;
                h) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle
          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
          di   beni   di   costo   unitario   non  superiore  a  lire
          cinquantamila;
                i) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
          destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
          alla  manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
          che  per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
          principale  dell'attivita'  esercitata  la  costruzione dei
          predetti   fabbricati   o   delle   predette  porzioni.  La
          disposizione  non  si applica per i soggetti che esercitano
          attivita'  che  danno  luogo ad operazioni esenti di cui al
          numero  8)  dell'art.  10 che comportano la riduzione della
          percentuale  di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
          dell'art. 19-bis.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni sul
          processo  tributario  in attuazione della delega al Governo
          contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991, n.
          413),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993,
          n. 9, supplemento ordinario:
              «Art.  21  (Termine per la proposizione del ricorso). -
          1.   Il   ricorso   deve   essere   proposto   a   pena  di
          inammissibilita'   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          notificazione  dell'atto  impugnato. La notificazione della
          cartella  di  pagamento  vale  anche come notificazione del
          ruolo.
              2.   Il   ricorso   avverso  il  rifiuto  tacito  della
          restituzione  di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo'
          essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di
          restituzione   presentata   entro  i  termini  previsti  da
          ciascuna  legge  d'imposta  e fino a quando il diritto alla
          restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione,
          in  mancanza  di  disposizioni  specifiche, non puo' essere
          presentata   dopo   due   anni  dal  pagamento  ovvero,  se
          posteriore,   dal   giorno  in  cui  si  e'  verificato  il
          presupposto per la restituzione.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 19 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
              «Art.  19  (Detrazione).  -  1.  Per  la determinazione
          dell'imposta  dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
          dell'eccedenza  di  cui  al  secondo comma dell'art. 30, e'
          detraibile   dall'ammontare   dell'imposta   relativa  alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in  relazione  ai beni ed ai servizi importati o acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai beni e servizi
          acquistati  o  importati sorge nel momento in cui l'imposta
          diviene  esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
          con  la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
          quello  in  cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
          condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto
          medesimo.
              2.  Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione  di  beni  e  servizi afferenti operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto  dell'art.  19-bis2.  In nessun caso e' detraibile
          l'imposta  relativa all'acquisto o all'importazione di beni
          o  servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
          a premio.
              3.  La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
          se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
                a) operazioni  di  cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
          queste  assimilate  dalla legge, ivi comprese quelle di cui
          agli  articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993, n. 427
                b) operazioni  effettuate  fuori dal territorio dello
          Stato  le  quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
                c) operazioni   di   cui  all'art.  2,  terzo  comma,
          lettere a), b), d) ed f);
                d) cessioni   di   cui   all'art.   10,  numero  11),
          effettuate  da soggetti che producono oro da investimento o
          trasformano oro in oro da investimento;
                e) operazioni  non  soggette  all'imposta per effetto
          delle  disposizioni  di  cui  al  primo comma dell'art. 74,
          concernente disposizioni relative a particolari settori;
                e-bis)    le    operazioni    inerenti   e   connesse
          all'organizzazione  ed all'esercizio delle attivita' di cui
          all'art.  10,  numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato,
          mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
              4.  Per  i  beni  ed  i servizi in parte utilizzati per
          operazioni  non  soggette  all'imposta la detrazione non e'
          ammessa  per  la  quota  imputabile  a tali utilizzazioni e
          l'ammontare  indetraibile  e'  determinato  secondo criteri
          oggettivi,  coerenti  con  la  natura  dei  beni  e servizi
          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
          la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
          in  parte  utilizzati  per fini privati o comunque estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
              5.  Ai  contribuenti  che  esercitano sia attivita' che
          danno  luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
          detrazione  sia  attivita'  che  danno  luogo ad operazioni
          esenti  ai  sensi  dell'art. 10, il diritto alla detrazione
          dell'imposta  spetta  in  misura  proporzionale  alla prima
          categoria   di   operazioni  e  il  relativo  ammontare  e'
          determinato  applicando la percentuale di detrazione di cui
          all'art.  19-bis.  Nel  corso  dell'anno  la  detrazione e'
          provvisoriamente    operata    con   l'applicazione   della
          percentuale   di  detrazione  dell'anno  precedente,  salvo
          conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I soggetti che iniziano
          l'attivita'   operano   la   detrazione   in  base  ad  una
          percentuale   di  detrazione  determinata  presuntivamente,
          salvo  conguaglio  alla  fine dell'anno. La disposizione di
          cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui
          all'art. 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato,
          mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
              5-bis.  Per  i  soggetti  diversi da quelli di cui alla
          lettera d)  del  comma 3 la limitazione della detrazione di
          cui   ai   precedenti   commi  non  opera  con  riferimento
          all'imposta  addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
          anche  intracomunitari,  di  oro  da  investimento, per gli
          acquisti,  anche  intracomunitari, e per le importazioni di
          oro  diverso  da quello da investimento destinato ad essere
          trasformato  in  oro  da  investimento  a cura degli stessi
          soggetti   o   per   loro  conto,  nonche'  per  i  servizi
          consistenti  in  modifiche  della  forma,  del peso o della
          purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni),   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          28 luglio 1997, n. 174:
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.».