IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato in
materia  di  prova  attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Paoli Cristiana, nata il 9 febbraio
1975  a  Roma  (Italia),  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi
d'Advocats  de  Barcelona» cui e' iscritta dal 23 maggio 2006 ai fini
dell'iscrizione   all'albo  degli  avvocati  e  dell'esercizio  della
omonima professione in Italia;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di dottore in giurisprudenza presso l'universita' degli Studi di Roma
«La  Sapienza»  in  data  21 gennaio 2002 e che detto titolo e' stato
altresi'  omologato  al  titolo accademico spagnolo di «Licenciada en
Derecho»  con  delibera del «Ministerio de Educacion y Cenciaspagnolo
del 30 marzo 2006;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Paoli  ha  prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di
Roma in data 18 novembre 2004;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare  ecessario applicare le misure
compensative;
  Vist  l'art.  6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 7 settembre 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Paoli  Cristiana,  nata  il  9 febbraio  1975  a Roma
(Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e' l'esercizio della prolessione in Italia.