IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  8, comma 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n.
56;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 novembre  1996,  n.  608,  ed  in
particolare  l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la  delibera  CIPE  -  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  -  del  26  gennaio 1996, registrata dalla
Corte  dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la
quale  sono  stati definiti i criteri di priorita' per la concessione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36664
del 28 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005,
registro n. 5, foglio n. 81;
  Visto  l'art.  1,  comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  ha  disposto,  tra  l'altro,  che, in attesa della riforma degli
ammortizzatori  sociali,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla
gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  gia'  previsti  da disposizioni di legge, anche in deroga
alla normativa vigente in materia;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di  autorizzare  per  l'anno  2006, la corresponsione di
proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita' nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di
aziende  rientranti  nella  fattispecie  di cui all'art. 4, comma 21,
della   legge  28  novembre  1996,  n.  608,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,  con
particolare  riferimento  alla  citata  legge n. 223/1991, per l'anno
2006;
  Ritenuto   che  la  proroga  dei  suddetti  trattamenti,  ai  sensi
dell'art.  1,  comma 410,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mira
alla   gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  al  reimpiego  dei
lavoratori nelle attivita' che verranno avviate nelle aree in fase di
reindustrializzazione,  ove  siano  gia'  stati  stipulati protocolli
d'intesa  o  intese  di  programma con le regioni ovvero con le parti
sociali;
  Vista  la  nota  datata  24  maggio  2006  con  la quale l'Istituto
nazionale  di  previdenza  sociale  -  I.N.P.S.  -  ha comunicato che
l'onere  sostenuto per l'erogazione dell'indennita' di mobilita' e di
CIGS,   nel  corso  dell'anno  2005,  ai  sensi  del  citato  decreto
interministeriale  n. 36664 del 28 luglio 2005, e' stato pari ad euro
1.559.207,66  per  la  proroga  del  trattamento di mobilita', che ha
riguardato  150  lavoratori e ad euro 1.413.092,31 per la proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per un totale di
2.972.209,97 euro;
  Viste  le  istanze  di  accesso  al  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  per  l'anno  2006, presentate dalle aziende
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge
28 novembre 1996, n. 608;
  Considerato  che  il numero delle unita' interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale e di mobilita', per l'anno
2006, e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei
destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi'
come  previsto  dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2006, l'accesso al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento
ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed
integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.271.783,00.