IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio Seggiano DOP, con sede
Localita'  Colonia  -  Arcidosso (Grosseto), presso Comunita' Montana
Amiata  Grossetano,  ai  sensi  dell'art. 5 del citato regolamento n.
510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 66382 del 27 ottobre 2006 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale il Consorzio Seggiano DOP, ha chiesto
la  protezione  a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art.
5,  comma 6  del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione Seggiano, in
attesa   che   l'organismo   comunitario   decida  sulla  domanda  di
riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Consorzio Seggiano
DOP,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello
nazionale  della  denominazione  Seggiano, secondo il disciplinare di
produzione  allegato  alla  nota  n. 66382 del 27 ottobre 2006, sopra
citata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Seggiano.