IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli ed alimentari, in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto   il  decreto  23 febbraio  2006,  relativo  alla  protezione
transitoria  accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina
di  Castagne della Lunigiana», trasmessa alla Commissione europea per
la registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare
l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero
delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente
e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  che  trattasi,  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato  di  Massa  Carrara  con  sede  in  Carrara  (Massa), via
VII Luglio n. 14;
  Considerato  che  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura e
artigianato  di  Massa Carrara ha dimostrato di aver adeguato in modo
puntuale  il  piano  di  controllo  predisposto  per la denominazione
«Farina di Castagne della Lunigiana», allo schema tipo e di possedere
la  struttura  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei controlli sulla
denominazione predetta;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n.
510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e'
stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Massa  Carrara  con  sede  in  Carrara (MS), via VII Luglio n. 14, e'
designata  quale  Autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare  le
funzioni  di  controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n.
510/2006  per  la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana»,
protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio
2006.