IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  integrazioni, n. 189, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione  europea  in  quanto si tratti di norme piu' favorevoli e
successive integrazioni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Grioli Francisca, nata Buenos Aires
(Argentina)  il  15  novembre  1959,  cittadina  italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  abogado  di  cui  e'  in  possesso,  conseguito in
Argentina  presso  la  «Universidad  Nacional  de  Lomas  de  Zamora»
(Argentina)  in  data  11 dicembre  1999  e rilasciato il 19 dicembre
2000,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli  avvocati  in Italia e
dell'esercizio della omonima professione;
  Considerato  che la richiedente e' iscritto al «Colegio de Abogados
-  Departamento  Judicial de Lomas de Zamora» di Banfield (Argentina)
dal 6 marzo 2001;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 7 settembre 2006;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Alla sig.ra Grioli Francisca, nata Buenos Aires (Argentina) il 15
novembre   1959,   cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale  di  abogada di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in Italia.