IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sulla base delle intese territoriali, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione e/o della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o della proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale cosi' come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore in data 24 febbraio 2006, in favore di un numero massimo di 80 dipendenti della societa' «O.Z. S.p.a.», unita' di San Martino di Lupari (Padova), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, secondo le seguenti modalita': dal 17 gennaio 2006 al 31 maggio 2006 n. 30 lavoratori; dal 1° giugno 2006 al 30 giugno 2006 n. 40 lavoratori; dal 1° luglio 2006 al 31 ottobre 2006 n. 80 lavoratori; dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2006 n. 50 lavoratori. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 935.380,60. Pagamento diretto: no.