IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visti  gli  appositi accordi intervenuti in sede governativa, sulla
base delle intese territoriali, con i quali sono state individuate le
fattispecie  per  le  quali  sussistono  le  condizioni  previste dal
sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ai   fini   della  concessione  e/o  della  proroga  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla vigente
normativa,    per   agevolare   la   gestione   delle   problematiche
occupazionali  ed  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori
interessati;
  Viste  le  istanze di concessione e/o della proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  presentate dalle aziende
individuate dai predetti accordi;
  Visto  lo  stanziamento  di 480 milioni di euro, a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
19 luglio   1993,   n.  236,  e  successive  modificazioni,  previsto
dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate  alla  proroga  del  trattamento straordinario di
integrazione  salariale  e'  ridotto  nella  misura  di almeno il 10%
rispetto  al  numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti
nel  dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale e/o della proroga
del  medesimo  trattamento,  entro il 31 dicembre 2006, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  cosi'  come definito, sulla base dell'intesa
territoriale, nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro
e  delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato
pro-tempore  in data 24 febbraio 2006, in favore di un numero massimo
di  80 dipendenti della societa' «O.Z. S.p.a.», unita' di San Martino
di Lupari (Padova), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 31 dicembre
2006, secondo le seguenti modalita':
    dal 17 gennaio 2006 al 31 maggio 2006 n. 30 lavoratori;
    dal 1° giugno 2006 al 30 giugno 2006 n. 40 lavoratori;
    dal 1° luglio 2006 al 31 ottobre 2006 n. 80 lavoratori;
    dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2006 n. 50 lavoratori.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 935.380,60.
  Pagamento diretto: no.