IL DIRIGENTE
          della direzione generale per gli enti cooperativi

    Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
    Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del
15 maggio 2003;
    Visti  i decreti del Ministero delle attivita' produttive in data
17 luglio  2003  concernenti la determinazione del limite temporale e
dell'importo  minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio
ex  art.  2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del
liquidatore;
    Visto  il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi
del 7 settembre 2006;
    Preso  atto  che, a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  189 del 16 agosto 2006, i
soggetti  legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 hanno
rappresentato  che la societa' cooperativa Ortofrutticola Molfettese,
con   sede  in  Molfetta  (Bari),  e'  stata  posta  in  scioglimento
volontario con atto del 28 luglio 2006;
    Considerato  che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di
cui  all'allegato  elenco,  si  trovano nelle condizioni previste dal
citato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
    Tenuto   conto   che  il  provvedimento  non  comporta  una  fase
liquidatoria;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile sono
sciolte,  senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative
di  cui  all'allegato  elenco  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.