IL DIRIGENTE della direzione generale per gli enti cooperativi Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003; Visti i decreti del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006; Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006, i soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 hanno rappresentato che la societa' cooperativa Ortofrutticola Molfettese, con sede in Molfetta (Bari), e' stata posta in scioglimento volontario con atto del 28 luglio 2006; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Tenuto conto che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.