IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Vista  la  domanda presentata, per il tramite della regione Veneto,
dal Consorzio per la tutela dei vini DOC «Arcole», intesa ad ottenere
la  modifica  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Arcole»;
  Visto  il parere favorevole espresso dalla regione Veneto in merito
alla  richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Arcole»;
  Viste   le  risultanze  della  pubblica  audizione  concernente  la
modifica suddetta;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Arcole»  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 165 del 18 luglio
2006;
  Vista  la  nota  integrativa  del  Consorzio per la tutela dei vini
D.O.C.  «Arcole», nella quale sono state precisate le caratteristiche
al  consumo  della  tipologia  «Arcole»  rosso frizzante omesse nella
proposta  di  disciplinare  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana sopra richiamata;
  Considerato  che,  per  mero  errore  materiale,  nella proposta di
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   «Arcole»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana di cui sopra, e' stato riportato tra virgolette,
oltre  al nome della denominazione anche quello di alcune tipologie e
che, pertanto e' necessario procedere alla loro esatta indicazione;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Arcole» ed all'approvazione del relativo disciplinare di
produzione in conformita' al parere espresso dal predetto Comitato;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Arcole»,  approvato con decreto ministeriale 4
settembre  2000,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo  annesso al
presente  decreto  le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2007.