IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
    Visti  i  commi 224,  225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
    Visti  i  commi 89,  90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006);
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Vista  la  convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria generale dello Stato e la
«Fintecna  -  Finanziaria  per  i  settori  industriali e dei servizi
S.p.a.»  -  sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte
dei  conti  in  data  7 dicembre  2004  ed  in  virtu' della quale la
gestione  della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonche' del
relativo  contenzioso  e'  affidata'  alla  societa'  alle condizioni
indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarita' in
capo   al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dei  rapporti
giuridici attivi e passivi;
    Visto    l'atto   aggiuntivo   alla   convenzione,   sottoscritto
l'8 novembre  2005  e  registrato  alla  Corte  dei  conti  in data 5
dicembre 2005;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
    Visto  il  decreto  ministeriale  29 giugno  1977, concernente la
nomina  dei  commissari  liquidatori delle casse mutue provinciali di
malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e
per i coltivatori diretti;
    Visto   l'art.  1  del  decreto-legge  30 aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Vista  la  legge  29 dicembre  1957,  n.  1533,  istitutiva della
Federazione  nazionale  e  delle  casse  mutue  di  malattia  per gli
artigiani;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 29 aprile
1977  con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della
legge  n.  386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli
artigiani di Rovigo e' stata soppressa;
    Considerato  che  l'operazione  che  ostacola  la  chiusura della
gestione  liquidatoria  del  citato ente e' rappresentata dal credito
vantato  nei  confronti  del  comune  di  Bergantino (Rovigo) di Euro
601,15   dovuto   a  titolo  di  rimborso  per  spesa  di  assistenza
farmaceutica a tutto il 31 dicembre 1978;
    Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura
della  Cassa  mutua  di malattia per gli artigiani di Rovigo, occorre
far  ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge
n.  1404/1956  trasferendo  il  suddetto credito dalla Cassa mutua di
malattia  per  gli  artigiani  di  Rovigo in liquidazione all'Ufficio
accertamento   e   notifica   sconti   farmaceutici  (U.A.N.S.F.)  in
liquidazione;
                              Decreta:

    Il  credito di cui alle premesse di Euro 601,15 nei confronti del
comune   di  Bergantino  (Rovigo)  dovuto  in  base  alla  situazione
patrimoniale  presentata  dall'Ente al momento della sua soppressione
e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Rovigo in
liquidazione  all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici
(U.A.N.S.F.)  in  liquidazione, il quale versera' il predetto importo
alla citata Cassa mutua.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 23 ottobre 2006
            Il ragioniere generale dello Stato: Canzio