IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Vista  la  circolare  3 settembre  1990,  n.  20  (S.O.  Gazzetta
Ufficiale   n.  216  del  15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la domanda presentata in data 17 ottobre 2000 e successiva
integrazione del 14 novembre 2005 dall'impresa SIVAM S.p.a., con sede
legale   in   via  Scarlatti,  30  Milano,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato: SIVAM 5A ora
ridenominato AGOS;
    Accertato   che   la  classificazione  proposta  dall'impresa  e'
conforme  al  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto   di   limitare   la   validita'   della  autorizzazione
provvisoria  al  tempo  determinato  in anni cinque a decorrere dalla
data  del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle
decisioni   comunitarie   che  saranno  stabilite  al  termine  della
revisione comunitaria per la sostanza attiva: Etofenprox;
    Vista  la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
    Vista  la  nota  in  data  2 ottobre 2006 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
nello  stabilimento  dell'impresa: Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164
S. Maria di Mugnano (Modena);
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:

    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di
anni  cinque  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione,   l'Impresa  SIVAM  S.p.a.  con  sede  legale  in  via
Scarlatti, 30 Milano, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto
fitosanitario  PERICOLOSO  PER  L'AMBIENTE  denominato  AGOS  con  la
composizione  e  alle condizioni indicate nelle etichette allegate al
presente decreto.
    Il    prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da:   litri
0,1-0,2-0,25-1-5-10-20.
    Il   prodotto   in  questione  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa:  SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 S. Maria di Mugnano
(Modena),  autorizzato  con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre
1990.
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13569.
    E'  approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 26 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello