IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto    il    decreto   ministeriale   7 agosto   2000,   recante:
«modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  "Valdadige"»  con il quale, tra l'altro, e'
stata  prevista  e approvata la sottozona «Valdadige» Terra dei Forti
disciplinata  tramite  allegato in calce al decreto di modifica sopra
citato, e successive modifiche;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio di tutela vini a d.o.c.
Valdadige Terra dei Forti, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione    di   origine   controllata   dei   vini   «Valdadige
Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine   controllata   «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti
Valdadige»  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n
189 del 16 agosto 2006;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  per i vini «Valdadige
Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  e all'approvazione del
relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso
al riguardo dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  denominazione  di  origine controllata dei vini «Valdadige»
sottozona Terra dei Forti, gia' riconosciuta con decreto ministeriale
7 agosto   2000   e   successive   modifiche,  e'  riconosciuta  come
denominazione  di  origine  controllata  «Valdadige  Terradeiforti» o
«Terradeiforti  Valdadige»  ed  e'  approvato,  nel  testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.    La    denominazione   di   origine   controllata   «Valdadige
Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di  produzione  di  cui  al  comma 1  del  presente  articolo  le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
  3.  La  denominazione  di  origine controllata dei vini «Valdadige»
sottozona  Terra  dei  Forti  di cui al decreto ministeriale 7 agosto
2000  e  successive  modifiche  deve  intendersi revocata a decorrere
dalla  data  prevista  al  comma 2 del presente articolo, fatti salvi
tutti gli effetti determinatisi.