IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto   il  regolamento  (CE)  )  n.  320/2006  del  Consiglio  del
20 febbraio   2006   relativo   a   un   regime   temporaneo  per  la
ristrutturazione   dell'industria  dello  zucchero  nella  Comunita',
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea L 58 del
28 febbraio 2006;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  recante  modalita'  di
applicazione   di   un  regime  temporaneo  per  la  ristrutturazione
dell'industria  dello  zucchero  nella  Comunita'  europea, approvato
nella riunione del Comitato di gestione FEOGA dell'8 giugno 2006 e in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano del
20 aprile 2006, n. 2581, relativa alle misure attuative della riforma
della PAC nel settore dello zucchero;
  Vista la lettera del 4 maggio 2006 con la quale «Eridania Sadam» ha
avviato   le   consultazioni  di  cui  all'art.  3,  paragrafo 2  del
regolamento (CE) n. 320/2006;
  Vista  la lettera del 4 maggio 2006 con la quale «Co.Pro.B - Italia
zuccheri»  ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 320/2006;
  Vista  la  lettera  del  5 maggio  2006 con la quale la «S.F.I.R. -
Societa' fondiaria industriale romagnola» ha avviato le consultazioni
di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;
  Viste  le  comunicazioni  in  data  8 giugno 2006, 14 giugno 2006 e
20 giugno  2006,  rispettivamente di «Co.Pro.B - Italia zuccheri», di
«Eridania  Sadam»  e  di  «S.F.I.R.  - Societa' fondiaria industriale
romagnola», recanti il risultato delle sopra citate consultazioni;
  Visti  i  verbali  delle  riunioni di consultazione, effettuate dal
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali con i
rappresentanti  dei  bieticoltori  e  dei contoterzisti di macchinari
specializzati  per la bieticoltura, in data 9 giugno 2006 e 19 giugno
2006;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Ritenuto  di  dover  adottare  la  decisione  di  cui  all'art.  3,
paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006;
&a;  Ritenuto  di dover concedere l'aiuto secondo criteri oggettivi e
non  discriminatori,  tenendo  conto  delle  perdite  risultanti  dal
processo di ristrutturazione;
  Ritenuto di dover adottare disposizioni per consentire alle imprese
saccarifere  interessate  di  presentare  la  domanda  di  aiuto alla
ristrutturazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Quota  di  aiuto  alla  ristrutturazione  riservata ai coltivatori di
        barbabietola da zucchero e ai fornitori di macchinari
  1. La quota di cui all'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
320/2006   del   Consiglio   e'   pari   al   10%   dell'aiuto   alla
ristrutturazione spettante alle imprese saccarifere per tonnellata di
quota rinunciata ed e' ripartita come segue:
    a) per  il  40%  ai  coltivatori  di barbabietola da zucchero che
dimostrino  di  aver  fornito  tale prodotto nel periodo definito nel
successivo comma 2;
    b) per  il 60% ai fornitori di macchinari, privati o imprese, che
dimostrino  di  aver  lavorato  con  i loro macchinari agricoli per i
coltivatori   di   barbabietola  da  zucchero  e  ai  coltivatori  di
barbabietola  da  zucchero  proprietari dei macchinari specializzati,
nel periodo definito nel successivo comma 2.
  2.  Il  periodo  da prendere in considerazione per il calcolo della
media  dei  dati  produttivi  e'  rappresentato dalle tre campagne di
commercializzazione  che  precedono quella nella quale e' avvenuta la
rinuncia della quota.
  3.    La    ripartizione    della   percentuale   dell'aiuto   alla
ristrutturazione riservato ai coltivatori di barbabietola da zucchero
e ai fornitori di macchinari, di cui al comma 1, e' determinata sulla
base dei seguenti criteri oggettivi e non discriminatori:
    a) per  i  coltivatori  di  barbabietola  da zucchero, l'aiuto e'
commisurato   alla  differenza  tra  il  quantitativo  di  saccarosio
consegnato  in  media nel periodo di cui al comma 2 e il quantitativo
consegnato  nella  campagna di commercializzazione in cui e' avvenuta
la  rinuncia  della  quota,  al  netto della produzione eventualmente
riportata;
    b) per i fornitori e i coltivatori di barbabietola proprietari di
macchinari,  l'aiuto  e'  commisurato  alla  perdita  di  valore  dei
macchinari  specializzati  per  la bieticoltura, che non possono piu'
essere  utilizzati  per  altri  scopi. Sono presi in considerazione i
macchinari  di  eta'  non superiore agli otto anni, con una riduzione
del  valore  a  nuovo  del  12,5%  per  ogni  anno  di vetusta' e con
priorita'  basata  sul  livello  tecnologico  del  parco  macchine, a
condizione  che sia fornita la prova del loro utilizzo nel periodo di
cui al precedente comma 2.