IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Bruzio; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 19 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2003, con il quale l'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bruzio»; Vista la nota del 16 maggio 2006 del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» che ha indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Bruzio l'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B in sostituzione di I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl; Visto il decreto 18 giugno 2006 con il quale, nelle more dell'approvazione del piano di controllo predisposto dal nuovo organismo di controllo Suolo e Salute Srl e al fine di garantire la continuita' del controllo sulla denominazione di origine protetta Bruzio, la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo subentrante; Vista la nota del 4 settembre 2006 del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» con la quale viene sollecitato l'esame del piano dei controlli predisposto da Suolo e Salute Srl; Considerato che l'organismo Suolo e Salute Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bruzio» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bruzio»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autoriz-zazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Bruzio», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.