IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1065/97 del 12 giugno 1997 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Bruzio;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  19 settembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n. 234
dell'8 ottobre  2003,  con  il  quale  l'organismo  I.C.Q. - Istituto
Calabria  Qualita'  Srl  con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, e'
stato  autorizzato  ad  effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Bruzio»;
  Vista  la  nota  del  16 maggio  2006  del  Consorzio  di  tutela e
valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» che ha
indicato  per  il  controllo  sulla denominazione di origine protetta
Bruzio  l'organismo  denominato  Suolo  e Salute Srl con sede in Fano
(Pesaro-Urbino),  via  Paolo  Borsellino  n.  12/B in sostituzione di
I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl;
  Visto   il   decreto  18 giugno  2006  con  il  quale,  nelle  more
dell'approvazione  del  piano  di  controllo  predisposto  dal  nuovo
organismo  di  controllo Suolo e Salute Srl e al fine di garantire la
continuita'  del  controllo  sulla  denominazione di origine protetta
Bruzio,  la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di
controllo  I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl e' stata prorogata
fino  all'emanazione  del  decreto  di  autorizzazione  all'organismo
subentrante;
  Vista  la  nota  del  4 settembre  2006  del  Consorzio di tutela e
valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» con la
quale  viene  sollecitato l'esame del piano dei controlli predisposto
da Suolo e Salute Srl;
  Considerato  che  l'organismo  Suolo e Salute Srl ha predisposto il
piano  di controllo per la denominazione di origine protetta «Bruzio»
conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Bruzio»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le decisioni concernenti le autoriz-zazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1,  dell'art. 53, comma 4, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato  «Suolo  e  Salute  Srl»  con  sede in Fano
(Pesaro-Urbino),  via  Paolo  Borsellino  n.  12/B  e' autorizzato ad
espletare  le  funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11
del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  per la denominazione di origine
protetta  «Bruzio», registrata in ambito europeo con regolamento (CE)
n. 1065/97 del 12 giugno 1997.