IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986,
n.  128, concernente il «Regolamento di esecuzione delle norme di cui
all'art.  189  del  testo  unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in
materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici»;
    Vista  la  circolare  del  3 settembre  1990, n. 20, (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 15 settembre 1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazioni dei presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,
n.   392,   concernente   il   «Regolamento   recante  norme  per  la
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed
all'immissione  in  commercio  di  presidi medico-chirurgici, a norme
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Vista la circolare del Ministero della sanita' n. 7 del 15 aprile
1999  (Gazzetta  Ufficiale  n.  110 del 13 maggio 1999) sui criteri e
modalita'   di  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  di
prodotti per piante ornamentali (PPO);
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi.
    Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2003 e successiva
integrazione  del  7 aprile  2005 dall'Impresa Guaber S.p.a. con sede
legale  in  via P. Gobetti, 4, Funo (Bologna), diretta ad ottenere la
registrazione  del  prodotto  fitto  sanitario per piante ornamentali
(PPO)   denominato:  «Insetticida  acaricida  spray»  ora  denominato
«Acaricida spray»;
    Accertato   che   la  classificazione  proposta  dall'impresa  e'
conforme  al  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto  di  limitare la validita' della autorizzazione al tempo
determinato  in  anni  5 (cinque) a decorrere dalla data del presente
decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: Exitiazox;
    Vista  la  nota  dell'Ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
    Vista  la  nota  in  data 11 settembre 2006 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha
comunicato  di  voler  preparare il prodotto fitosanitario per piante
ornamentali  (PPO) nello stabilimento dell'impresa: L.C.S. Repubblica
di S. Marino;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:
    1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  5  (cinque),  l'Impresa Guaber S.p.a. con sede legale in via P.
Gobetti,  4,  Funo (Bologna) e' autorizzata ad immettere in commercio
il  prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) classificato,
infiammabile,  denominato  ACARICIDA SPRAY con la composizione e alle
condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
    2.   Il   prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da:  ml
150-200-250-300-400-500-600.
    3. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento  dall'impresa: L.C.S. Repubblica di S.
Marino.
    4. Il prodotto suddetto e' registrato al n. 12615/PPO.
    5.  Sono  approvate, quale parte integrante del presente decreto,
le  etichette  allegate con le quali il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    6.  Il  presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata.

      Roma, 6 novembre 2006

                                      Il direttore generale: Borrello