L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  decreto  legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la
disciplina  delle  forme pensionistiche complementari, in particolare
l'art. 13, comma 3, e l'art. 23, comma 3, lettera b), n. 1;
  Vista  la  direttiva generale adottata, in data 28 aprile 2006, dal
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell'art.  18,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  Considerato  che  nella  sopra citata direttiva e' precisato che le
forme   pensionistiche  individuali  attuate  mediante  contratti  di
assicurazione  sulla  vita  dovranno  provvedere alla predisposizione
dell'apposito regolamento e alla costituzione del patrimonio separato
ed  autonomo  operando, per tale ultimo aspetto, secondo le direttive
impartite dall'ISVAP;
  Ritenuta  la  necessita' di dettare disposizioni affinche' le forme
pensionistiche    individuali    attuate    mediante   contratti   di
assicurazione  sulla  vita  emessi prima della data indicata all'art.
23,  comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possano
adeguarsi alle disposizioni del citato decreto;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
    a) «contratti   a   prestazioni  rivalutabili»:  i  contratti  di
assicurazione  sulla  vita  in  cui le prestazioni si incrementano in
base al rendimento di una gestione interna separata;
    b) «decreto»: il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    c) «fondo  interno assicurativo»: portafoglio di valori mobiliari
e  di  altre attivita' finanziarie, gestito separatamente dagli altri
attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote;
    d) «gestione interna separata»: portafoglio di valori mobiliari e
di  altre  attivita'  finanziarie  gestito  separatamente dagli altri
attivi  detenuti  dall'impresa  di assicurazione, in funzione del cui
rendimento  si  rivalutano  le  prestazioni  dei  contratti  ad  esso
collegati;
    e) «OICR»: organismo di investimento collettivo del risparmio;
    f) «organo   amministrativo»:  il  Consiglio  di  amministrazione
ovvero,  per  le societa' che abbiano adottato il sistema dualistico,
il Consiglio di gestione.