L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, in particolare l'art. 13, comma 3, e l'art. 23, comma 3, lettera b), n. 1; Vista la direttiva generale adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Considerato che nella sopra citata direttiva e' precisato che le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita dovranno provvedere alla predisposizione dell'apposito regolamento e alla costituzione del patrimonio separato ed autonomo operando, per tale ultimo aspetto, secondo le direttive impartite dall'ISVAP; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni affinche' le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita emessi prima della data indicata all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possano adeguarsi alle disposizioni del citato decreto; Dispone: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) «contratti a prestazioni rivalutabili»: i contratti di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata; b) «decreto»: il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; c) «fondo interno assicurativo»: portafoglio di valori mobiliari e di altre attivita' finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote; d) «gestione interna separata»: portafoglio di valori mobiliari e di altre attivita' finanziarie gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati; e) «OICR»: organismo di investimento collettivo del risparmio; f) «organo amministrativo»: il Consiglio di amministrazione ovvero, per le societa' che abbiano adottato il sistema dualistico, il Consiglio di gestione.