IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998
come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'
del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  del  sig. Sfrecola Luca, nato a Roma il 22 luglio
1977,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato
disposto  con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il titolo
professionale  di «Attorney», di cui e' in possesso, conseguito negli
USA  ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della
professione di avvocato;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  in  giurisprudenza»,  conseguito  presso l'Universita' degli
studi  di  Bari  il  10 novembre  2000 e il titolo «Master of Laws in
American  Laws» conseguito presso la «Boston University school of Law
in data 18 maggio 2002;
  Considerato  inoltre  che  e'  iscritto  presso  la «Supreme Court,
Appellate  Division  Third  Judicial  Department  of  New York» dal 7
dicembre 2005;
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato
dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 31 ottobre 2003;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 7
settembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di  avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante si e' ritenuto
necessario applicare misure compensative;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Sfrecola  Luca,  nato a Roma il 22 luglio 1977, cittadino
italiano,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  avvocati e
l'esercizio della professione in Italia.