IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. l15 di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune  sessioni,  nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Yana Escapa Mirtha Justa, nata a Lima
(Peru)  il  28 maggio 1948, cittadina peruviana, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo professionale peruviano di «Psicologa» ai
fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione
di psicologo;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Bachiller  en  Psicologia»  e  del «Titulo profesional de Psicologa»
presso  l'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos», rispettivamente
il 9 novembre 1977 e il 5 agosto 1991;
  Considerato  che  la  richiedente e' iscritta presso il «Colegio de
Psicologos  del  Peru»  come attestato in data 13 novembre 1991 al n.
2866;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 28 settembre 2006;
  Considerato  il  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, in atti allegato;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  Sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Visti   gli  articoli 9  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive   integrazioni,   per   cui   lo   straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare
di  un  permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di
rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  questura  di  Roma, come da
quest'ultima confermato in data 20 aprile 2006;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Yana  Escapa  Mirtha  Justa, nata a Lima (Peru) il 28
maggio   1948,   cittadina   peruviana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 14 novembre 2006
                                          Il direttore generale: Papa