IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Lungu Maria, nata il 12 ottobre 1976 a
Suruceni   (Repubblica   Moldava),   cittadina  moldava,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale   conseguito  nella  Repubblica  Moldava  di
«Licensed   engineer   in  telecommunication»  conseguito  presso  la
«Technical University of Moldova» in data 23 giugno 1998 e rilasciato
in data 4 luglio 1998, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri,
sezione  A  settore  dell'informazione  e l'esercizio in Italia della
omonima professione;
  Rilevato   che,  in  base  a  dichiarazione  di  valore  rilasciata
dall'Ambasciata  d'Italia  a Bucarest e da attestazione del Ministero
dell'educazione  della Repubblica Moldova risulta che detto titolo e'
condizione  necessaria  e  sufficiente  nella  Repubblica Moldava per
esercitare la professione di ingegnere;
  Vista  l'attivita'  di  formazione  e  professionale documentata in
atti;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 7 settembre 2006;
  Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa   ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e dell'esercizio in
Italia  della  omonima  professione,  per  cui  non appare necessario
applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  9  del  decreto legislativo n. 286/1998 e successive
modifiche   per   cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso
di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo'
richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata dalla questura di Sassari a tempo indeterminato in data 23
novembre 2003;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Lungu  Maria,  nata  il  12 ottobre  1976  a Suruceni
(Repubblica  Moldava),  cittadina  moldava, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore dell'informazione e
l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 7 novembre 2006
                                          Il direttore generale: Papa