In   attuazione  della  richiesta  di  interpretazione  autentica
formulata  dal  giudice  del  lavoro  di  Roma,  dott.ssa  Alessandra
Trementozzi,  concernente  l'art.  63  del  CCNL  9  agosto  2000 del
comparto universita' sottoscritta in via di ipotesi il 27 aprile 2006
e  vista  la  certificazione  prodotta  dalla  Corte  dei  conti il 9
novembre  u.s.,  in  data  15  novembre  2006  alle  ore  10 le parti
sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo.
    L'Agenzia   per   la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  nella  persona del presidente cons. Raffaele Perna e
le confederazioni sindacali:
      CGIL    (firmato);
      CISL    (firmato);
      UIL    (firmato);
      CONFSAL    (firmato);
      CISAL    (firmato);
    e le organizzazioni sindacali:
      CGIL/SNUR    (firmato);
      CISL/Universita    (firmato)
      UIL/P.A.    (firmato);
      FED.CONFSAL/SNALS Univ. - CISAPUNI    (firmato);
      C.S.A. di CISAL Universita    (firmato).
    Premesso  che  il  Tribunale civile di Roma - sezione lavoro - in
relazione alla causa di lavoro R.G. n. 203622/2005, con ordinanza del
23  marzo  2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di
cui  al  giudizio  le parti firmatarie del CCNL del 9 agosto 2000 del
comparto   universita'   debbano   esprimersi  su  «la  cumulabilita'
dell'indennita'  speciale di cui al comma 3 dell'art. 63 del CCNL del
comparto universita' del 9 agosto 2000 con qualsiasi altra indennita'
di  funzione  o  posizione,  ed  in  particolare  con l'indennita' di
responsabilita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  del medesimo articolo».
Considerato   che   quanto   sopra   sostanzia   una   richiesta   di
interpretazione  autentica  da  rendere  ai  sensi  dell'art.  64 del
decreto legislativo n. 165/2001.
    Le  parti  firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente
accordo  di  interpretazione autentica nel testo che segue: l'art. 63
in questione non sembra porre problemi d'interpretazione sia in senso
letterale  che  per  quanto  attiene  alla  volonta'  delle parti. Il
comma 2,  infatti,  definisce,  per  tutto il personale del comparto,
un'indennita'  accessoria  da  erogare  alle  condizioni  chiaramente
indicate   nel   comma medesimo,   mentre   il   successivo  comma 3,
limitatamente  al personale appartenente alla categoria D, stabilisce
un'ulteriore e diversa indennita' collegata all'affido di particolari
responsabilita'.