IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Hysenaj Irena, nata a Fier (Albania) l'11 settembre 1969, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese, di cui e' in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale «Psikolog klinicist» conseguito presso l'«Te Universitetit te Tiranes» in data 2 luglio 2002 e che il titolo cosi' conseguito di «Psikolog klinicist» conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione di psicologa come dichiarato dall'Ambasciata d'Italia in Albania; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 20 settembre 2005 e del 28 settembre 2006; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Preso atto che la richiedente documenta formazione nel campo della psicologia; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicopatologia; 3) psicologia clinica 4) deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano rinnovato in data 8 aprile 2005 con scadenza il 2 dicembre 2007, per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Hysenaj Irena, nata a Fier (Albania) l'11 settembre 1969, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.