IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Hysenaj Irena, nata a Fier (Albania)
l'11  settembre  1969,  cittadina  albanese,  diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico professionale
albanese,  di  cui  e'  in  possesso,  conseguito  in Albania ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
psicologa;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale    «Psikolog   klinicist»   conseguito   presso   l'«Te
Universitetit te Tiranes» in data 2 luglio 2002 e che il titolo cosi'
conseguito  di  «Psikolog klinicist» conferisce in Albania il diritto
ad   esercitare   la   professione   di   psicologa  come  dichiarato
dall'Ambasciata d'Italia in Albania;
  Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle
sedute del 20 settembre 2005 e del 28 settembre 2006;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
  Preso  atto che la richiedente documenta formazione nel campo della
psicologia;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle
seguenti   materie:   1)   psicologia  dinamica;  2)  psicopatologia;
3) psicologia clinica 4) deontologia e ordinamento professionale;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui  all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998
cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura di Milano rinnovato in data 8 aprile 2005
con scadenza il 2 dicembre 2007, per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Hysenaj  Irena,  nata a Fier (Albania) l'11 settembre
1969,  cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli psicologi sezione A e l'esercizio della professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto delle quote dei flussi migratori.