IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in data 16 febbraio 2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca; Visto il verbale di accordo stipulato, in data 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G. Ammortizzatori e I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro); Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca; secondo le modalita' e le condizioni concordate nel verbale ministeriale; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 28 giugno 2006, allegato al presente decreto, puo' essere concesso, fino al 31 dicembre 2007, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario della provincia di Lucca.