IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto  il  protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in
data  16 febbraio  2006 per la richiesta di ammortizzatori sociali in
deroga  in  favore  delle imprese del settore tessile, abbigliamento,
calzaturiero e conciario della provincia di Lucca;
  Visto  il  verbale di accordo stipulato, in data 28 giugno 2006, ai
sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, alla
presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G.
Ammortizzatori  e  I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di
lavoro);
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale  ed  il  trattamento  di
mobilita',   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende
appartenenti   al  settore  tessile,  abbigliamento,  calzaturiero  e
conciario  della  provincia  di  Lucca;  secondo  le  modalita'  e le
condizioni concordate nel verbale ministeriale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e  sulla  base  di  quanto  concordato  nel  verbale di accordo
ministeriale  stipulato  in data 28 giugno 2006, allegato al presente
decreto,   puo'   essere  concesso,  fino  al  31 dicembre  2007,  il
trattamento  straordinario  di integrazione salariale straordinaria e
di mobilita' ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e
quadri)  delle  imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina
di  cui  all'art.  12  commi 1)  e 2) della legge n. 223/1991 e delle
imprese  industriali  fino  a  15  dipendenti  operanti  nel  settore
tessile,  abbigliamento,  calzaturiero e conciario della provincia di
Lucca.