IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto  il  protocollo d'intesa sottoscritto in sede territoriale in
data  31 gennaio  2006  per la richiesta di ammortizzatori sociali in
deroga  in  favore delle imprese del settore tessile, metalmeccanico,
chimico, terziario e dei servizi della provincia di Lodi;
  Visto  il  verbale di accordo stipulato, in data 27 giugno 2006, ai
sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, alla
presenza della sottosegretaria on. Rosa Rinaldi (assistita dalla D.G.
ammortizzatori  e  I.O. e dalla D.G. della tutela delle condizioni di
lavoro e dalla direzione regionale del lavoro della Lombardia);
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale  ed  il  trattamento  di
mobilita',   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende
appartenenti al settore tessile, metalmeccanico, chimico, terziario e
dei  servizi  della  provincia  di  Lodi,  secondo  le modalita' e le
condizioni concordate nel verbale ministeriale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e  sulla  base  di  quanto  concordato  nel  verbale di accordo
ministeriale  stipulato  in data 27 giugno 2006, allegato al presente
decreto,   puo'   essere  concesso,  fino  al  31 dicembre  2007,  il
trattamento  straordinario di integrazione salariale straordinaria ai
lavoratori  dipendenti  (operai, impiegati, intermedi e quadri) delle
imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art.
12,  commi 1  e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali
fino   a   quindici   dipendenti   operanti   nel   settore  tessile,
metalmeccanico,  chimico,  terziario e dei servizi della provincia di
Lodi.