Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
  1.  L'articolo 240 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  240  (Documenti  anonimi ed atti relativi ad intercettazioni
illegali).  - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non
possono  essere  acquisiti  ne'  in  alcun modo utilizzati, salvo che
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
((  2.  Il  pubblico  ministero dispone l'immediata secretazione e la
custodia  in  luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti  dati  e  contenuti  di  conversazioni  o  comunicazioni,
relativi  a  traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o
acquisiti.   Allo  stesso  modo  provvede  per  i  documenti  formati
attraverso  la  raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato
effettuare   copia  in  qualunque  forma  e  in  qualunque  fase  del
procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato.))
((  3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli
atti  di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per
le indagini preliminari di disporne la distruzione.))
((  4.  Il  giudice  per  le indagini preliminari entro le successive
quarantotto  ore  fissa  l'udienza  da tenersi entro dieci giorni, ai
sensi  dell'articolo 127,  dando avviso a tutte le parti interessate,
che  potranno  nominare  un  difensore  di fiducia, almeno tre giorni
prima della data dell'udienza.))
((  5.  Sentite  le  parti  comparse,  il  giudice  per  le  indagini
preliminari  legge  il  provvedimento  in udienza e, nel caso ritenga
sussistenti  i  presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione
dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e
vi  da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e
dei difensori delle parti.))
((  6.  Delle  operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale,
nel  quale  si  da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o
acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui
al  comma 2  nonche'  delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei
soggetti  interessati,  senza  alcun  riferimento  al contenuto degli
stessi documenti, supporti e atti.».))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  127  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
              2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giorno dell'udienza, dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5.  Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo  del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
              10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».