IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 117 della Commissione del 12 giugno
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
148   del  21 giugno  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  le
denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena»;
  Visto  l'art.  14,  comma 15  della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
relativo  alle  funzioni  con  cui i Consorzi di tutela delle D.O.P.,
delle  I.G.P.  e  delle  S.T.G.  ricevono,  mediante provvedimento di
riconoscimento,   l'incarico   corrispondente   dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 gennaio  2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13
del  17 gennaio 2006, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio
del   Prosciutto  di  Modena  ed  e'  stato  attribuito  allo  stesso
l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della
legge  21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto
di Modena»;
  Vista  la legge 24 luglio 1985, n. 401, sulla costituzione di pegno
sui prosciutti a denominazione di origine controllata;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  in  particolare  l'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300 come modificato dall'art. 6-bis del decreto legislativo
12 giugno 2001, n. 217, con il quale e' stata attribuita al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali, la competenza in materia di
trasformazione   e   commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  e
agroalimentari   come  definiti  dal  paragrafo 1  dell'art.  32  del
trattato che istituisce la Comunita' europea;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge
17 luglio  2006,  n.  233, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e dei Ministeri;
  Considerato  pertanto  che,  ai sensi della su citata normativa, la
competenza sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione
d'origine    tutelata    gia'    attribuito    all'allora   Ministero
dell'industria  del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge
24 luglio 1985, n. 401, deve intendersi attribuita al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena
in data 26 luglio 2006, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401;
  Ritenuto di dover accogliere la suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Possono essere sottoposti a pegno tutti i prosciutti di Modena a
denominazione  di  origine  protetta  in  un  momento qualsiasi della
lavorazione  purche'  successivo all'applicazione del sigillo imposto
dal disciplinare di produzione.
  2.  Lo  speciale  contrassegno  previsto  all'art.  1  della  legge
24 luglio  1985,  n.  401  consiste nel numero di lotto di produzione
aziendale,  mese ed anno di sigillatura applicato sulla cotenna delle
cosce avviate alla produzione tutelata.