IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 117 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale e' stata registrata le denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena»; Visto l'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, relativo alle funzioni con cui i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. ricevono, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio del Prosciutto di Modena ed e' stato attribuito allo stesso l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di Modena»; Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto in particolare l'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dall'art. 6-bis del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, con il quale e' stata attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali, la competenza in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Considerato pertanto che, ai sensi della su citata normativa, la competenza sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata gia' attribuito all'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401, deve intendersi attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena in data 26 luglio 2006, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401; Ritenuto di dover accogliere la suddetta istanza; Decreta: Art. 1. 1. Possono essere sottoposti a pegno tutti i prosciutti di Modena a denominazione di origine protetta in un momento qualsiasi della lavorazione purche' successivo all'applicazione del sigillo imposto dal disciplinare di produzione. 2. Lo speciale contrassegno previsto all'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 401 consiste nel numero di lotto di produzione aziendale, mese ed anno di sigillatura applicato sulla cotenna delle cosce avviate alla produzione tutelata.