IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio del Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione dal
Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9 novembre  2001,  n.  401,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare
l'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,   che   rinvia,  per  l'organizzazione  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art.
9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 dicembre  2001,  recante:  «Organizzione  del  Dipartimento  della
protezione civile»;
  Considerato  che  le attribuzioni del Dipartimento della protezione
civile   sono   venute   progressivamente  ad  arricchirsi  di  nuove
competenze  che  non  trovano compiuta corrispondenza nella struttura
organizzativa  delineata  con  il predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001;
  Ravvisata  pertanto,  l'esigenza  di  una  razionalizzazione  dalla
predetta   struttura   organizzativa,  attraverso  l'introduzione  di
opportune  modifiche  ai  citati decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  anche  tenuto conto dell'esperienza applicativa medio
tempore intervenuta;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente:
  «Art.   34   (Dipartimento   della   protezione  civile).  -  1. Il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento
attribuite  dalla  legge  24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge
7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre  2001,  n.  401,  dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e
dalla normativa in materia di protezione civile.
  2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
    a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita'
gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
    b) garantire   il   supporto  alle  attivita'  della  Commissione
nazionale  per  la  previsione  e  prevenzione dei grandi rischi, del
comitato  operativo  della  protezione  civile,  nonche' del Comitato
paritetico  Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    c) curare  le attivita' concernenti il volontariato di protezione
civile;
    d) sviluppare  e  mantenere  relazioni  con  tutti  gli organismi
istituzionali  e  scientifici internazionali operanti nel campo della
protezione   civile,   partecipando   attivamente   a   progetti   di
collaborazione internazionale.
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di nove uffici ed in non
piu' di quarantatre servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un
consigliere  giuridico  e  di  un vice capo Dipartimento scelto tra i
dirigenti  di  prima fascia e di un consulente - dirigente generale -
che opera alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento».