IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione dal Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzione del Dipartimento della protezione civile»; Considerato che le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile sono venute progressivamente ad arricchirsi di nuove competenze che non trovano compiuta corrispondenza nella struttura organizzativa delineata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001; Ravvisata pertanto, l'esigenza di una razionalizzazione dalla predetta struttura organizzativa, attraverso l'introduzione di opportune modifiche ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto dell'esperienza applicativa medio tempore intervenuta; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Dipartimento della protezione civile). - 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile. 2. Il Dipartimento provvede inoltre a: a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale; b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile; d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di nove uffici ed in non piu' di quarantatre servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico e di un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un consulente - dirigente generale - che opera alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento».