IL DIRETTORE GENERALE
             della qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Morellino di Scansano» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  Tutela Morellino di
Scansano  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» gia'
riconosciuta   a   denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Morellino   di   Scansano»  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica sopra richiamato;
  Visto il parere favorevole della regione Toscana;
  Visti  i  lavori e la documentazione della Commissione delegata per
la regione Toscana inerenti l'accertamento del «particolare pregio»;
  Viste  le  risultanze della pubblica audizione tenutasi in Scansano
(Grosseto)   in   data   19 maggio   2006  a  cui  hanno  partecipato
rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di  produttori  ed aziende
vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Morellino di Scansano» pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 157 del-l'8 luglio
2006;
  Vista   l'istanza   presentata   dalla   societa'  cooperativa  «Le
Chiantigiane»  avverso  il  parere  del Comitato sopra citato, con la
quale viene richiesta la modifica dell'art. 5 comma 3, della proposta
di  disciplinare  di  produzione  della riconoscenda denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»;
  Visto  il  parere  negativo  del  Comitato  sulla  suddetta istanza
espresso nella riunione del 26 ottobre 2006;
  Viste  le  note  della  Confagricoltura di Grosseto e del Consorzio
tutela  Morellino  di  Scansano  rispettivamente  del 6 e 7 settembre
2006,  con  le  quali  e'  stata formulata richiesta a che i prodotti
provenienti  dalla vendemmia 2006 possano essere commercializzati con
la   denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini
«Morellino di Scansano»;
  Considerato  che  all'art.  4,  comma 5  -  resa  uva  ettaro - del
disciplinare  di produzione allegato al presente decreto e' prevista,
per  le  uve  in questione, una riduzione di resa da 120 Q.li/ha a 90
Q.li/ha  e  che  non e' quindi possibile verificare, a posteriori, le
effettive rese della campagna vendemmiale in corso;
  Ritenuto  pertanto non doversi accogliere, per le motivazioni sopra
richiamate,  la  suddetta  richiesta  ma prevedere, per le produzioni
provenienti dalla vendemmia 2006, la commercializzazione dei prodotti
in   questione   secondo  le  norme  stabilite  dal  disciplinare  di
produzione  della  denominazione di origine controllata «Morellino di
Scansano» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978 e successive modifiche;
  Ritenuto,  pertanto,  di  doversi procedere al riconoscimento della
denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Morellino
di   Scansano»  ed  all'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla proposta
formulata dal citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di
Scansano» riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio  1978  e  successive  modificazioni,  e'  riconosciuta come
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di
Scansano»  ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
    2. La  denominazione  di origine controllata e garantita dei vini
«Morellino  di  Scansano»  e'  riservata  ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di  cui  al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007.
  3.  La  denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di
Scansano» deve intendersi revocata a decorrere dalla data prevista al
comma 2   del  presente  articolo,  fatti  salvi  tutti  gli  effetti
determinatisi.