IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito,  nella  legge  24  novembre  2003, n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48
sopra citato;
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  determinazione  25  luglio  2005  «Elenco aggiornato dei
medicinali  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con
indicazione  del  regime  di  fornitura»,  pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 176 del
30 luglio 2005;
  Vista  la  determinazione  30 ottobre 2006, recante «Modifiche alla
classificazione ai fini della fornitura, alla classificazione ai fini
della  rimborsabilita'  e  al  regime dei prezzi di alcuni medicinali
erogabili  a  carico  del  Servizio  sanitario nazionale», pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  265  del  14
novembre 2006;
  Considerato  che  l'art. 2 della suddetta determinazione 30 ottobre
2006,  risulta  erroneamente  formulato  rispetto  all'art.  2  della
precedente   determinazione   25 luglio   2005,   relativamente  allo
smaltimento  delle  scorte  in  seguito alla variazione del regime di
fornitura;
  Considerato,   altresi',   che   tale   formulazione   non  risulta
giustificata   da   alcuna   sopravvenuta  motivazione  di  carattere
sanitario;
  Ritenuto  di  dover  urgentemente  rettificare  e  modificare  tale
disposizione;
                             Determina:
                               Art. 1.
  L'art.  2 della determinazione 30 ottobre 2006, e' cosi' modificato
e rettificato:
  «Art.  2.  -  I lotti dei medicinali di cui al precedente articolo,
per  i  quali  varia la classificazione ai fini della fornitura, gia'
prodotti   alla   data   di   entrata   in   vigore   della  presente
determinazione,  possono essere dispensati al pubblico fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
  Le  variazioni  della classificazione ai fini della rimborsabilita'
dei  medicinali,  di cui al precedente articolo, entreranno in vigore
il  giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  I  prezzi  dei  suddetti  medicinali,  laddove variati, andranno in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
della   presente   determinazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana».
  La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 21 novembre 2006
                                       Il direttore generale: Martini