IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                            DEI MINISTRI
    Visto  l'art.  10  della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;
    Visto  l'art.  1,  comma 4,  del  decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale,
che  stabilisce  la  compensazione  dei  trasferimenti  soppressi con
compartecipazioni   regionali   all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
all'accisa    sulle    benzine    e   con   l'aumento   dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF;
    Visto  l'art.  5,  comma 2,  del predetto decreto legislativo che
prevede    la   rideterminazione   delle   aliquote   relative   alla
compartecipazione  all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle
benzine  e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, sulla base
dei dati consuntivi per l'anno 2000;
    Considerata la delibera CIPE del 31 gennaio 2003 che ha ripartito
il  finanziamento del fabbisogno sanitario 2002, cosi' come stabilito
ai  punti  6,  16  e 17 dell'accorso Stato-regioni dell'8 agosto 2001
(tabella 2);
    Visto  l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art.
1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  56  del 18 febbraio 2000
(tabella 1);
    Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  L'aliquota  della compartecipazione regionale all'imposta sul
valore   aggiunto,   di   cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo
18 febbraio  2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 37,39 per
cento per l'anno 2002.
    2.  L'aliquota  di  cui  al comma 1 va commisurata al gettito IVA
complessivo,  di  cui  all'art.  2,  comma 2, del decreto legislativo
citato,  desunto  dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203,
articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2000.
    3.  Restano  ferme,  per  il  2002,  le aliquote dell'addizionale
regionale  all'IRPEF  e  dell'accisa  sulle  benzine,  previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato agli organi di controllo in
base  alle  vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 7 maggio 2004
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 14, foglio n. 27