IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto  dall'art.  32  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189, di
seguito  denominato  «decreto-legge»  che  disciplina  i criteri e le
procedure  di  erogazione  e  di  utilizzo delle risorse iscritte nel
Fondo  per  le politiche e i servizi dell'asilo di seguito denominato
«Fondo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.  303,  concernente  il  «Regolamento  relativo  alle  procedure di
riconoscimento dello status di rifugiato»;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 28 novembre 2005 con il quale,
oltre  a stabilire le linee guida, il formulario per la presentazione
da  parte  degli enti locali delle domande di contributo a valere sul
Fondo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo
contributo,  le modalita' per la sua eventuale revoca, si provvede ad
assicurare,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo, la
continuita'  degli  interventi e dei servizi gia' in atto, cosi' come
previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
  Considerato  che per l'anno 2006, le risorse del Fondo a valere sul
capitolo  2361 dell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 del Ministero
dell'interno  ammontano  a complessivi euro 31.756.500,00 di cui euro
5.160.000,00  quale  dotazione annuale di bilancio, euro 8.865.500,00
assegnati   per  l'anno  2005,  ex  art.  13,  comma 1,  del  decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ed infine euro 17.731.000,00 quale
ulteriore  somma stanziata, ai sensi della predetta legge, per l'anno
2006;
  Vista  la  graduatoria  predisposta  in  data 27 gennaio 2006 dalla
Commissione  di  valutazione,  istituita  ai  sensi  dell'art.  5 del
decreto  28 novembre  2005,  inerente  gli  enti  locali ammessi alla
ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2006;
  Considerato   che   sulla   base   della  predetta  graduatoria  il
finanziamento  degli  enti  locali  ammessi  alla  ripartizione delle
risorse del Fondo ammonta a complessivi euro 20.436.708,71;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto 2006 con il quale, sulla
base  della  disponibilita'  del  capitolo  2361 a quella data, si e'
provveduto  all'erogazione di un primo finanziamento nella misura del
55  per cento dell'ammontare del contributo singolarmente assegnato a
ciascun  ente  locale  utilmente inserito nella predetta graduatoria,
per un importo complessivo pari ad euro 11.240.189,78;
  Rilevato    che,    successivamente   all'adozione   del   predetto
provvedimento  e' stato disposto, dal Ministero dell'economia e delle
finanze,   l'accreditamento,   a  valere  sul  capitolo  2361,  dello
stanziamento  di  euro  17.731.000,00  in  applicazione  del  decreto
legislativo n. 140/2005;
  Preso  atto che tale accreditamento sul Fondo consente di procedere
alla  distribuzione, agli enti locali in graduatoria, del restante 45
per  cento  dell'ammontare  del  contributo singolarmente assegnato a
ciascun ente per un importo complessivo pari ad euro 9.196.518,93;
  Constatato   che,   stante  il  completamento  dell'erogazione  del
contributo  a  ciascuno  degli  enti  locali  in graduatoria, restano
ancora  disponibili  sul  Fondo  ulteriori risorse al netto di quelle
riservate al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione
del  Servizio  centrale,  di  cui  al  citato art. 1-sexies, comma 4,
nonche'  all'erogazione  del contributo economico di prima assistenza
in  favore  del  richiedente  asilo di cui al medesimo art. 1-sexies,
comma 3, lettera c);
  Considerato  che,  in presenza di ulteriori risorse disponibili sul
Fondo,  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto ministeriale 28 novembre
2005,  e'  possibile  procedere  alla  ulteriore  ripartizione  delle
predette  somme  superando  il  limite  dell'ottanta  per  cento  del
contributo  assegnato  a  ciascun  iniziativa  territoriale  e che e'
altresi' possibile attribuire l'ulteriore disponibilita' alle domande
in graduatoria di enti non ammessi alla prima ripartizione;
  Visto  il verbale della Commissione di valutazione, redatto in data
12 settembre  2006,  con  il  quale  si  e'  stabilito  di  procedere
all'assegnazione  delle  somme  residue fino alla copertura del cento
per  cento  delle  richieste  di  contributo presentate dagli enti in
graduatoria, per un importo complessivo di euro 6.989.458,34, nonche'
si  e'  ritenuto  di  riammettere  al  finanziamento,  per un importo
complessivo  di  euro 243.900,00, gli enti locali risultati idonei ma
non ammessi alla prima ripartizione per esaurimento dei fondi;
  Preso  atto che nella citata graduatoria erano risultati idonei, ma
non ammessi, il comune di Stornara, la provincia di Trento, il comune
di  Camini  e  il  comune di Palma di Montechiaro ed acquisito per la
riammissione,  dalle Prefetture - UTG territorialmente competenti, il
parere  favorevole per i primi due enti e sfavorevole per i comuni di
Camini  e di Palma di Montechiaro, a causa della non operativita' dei
servizi di accoglienza;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
  1. Per  l'anno  finanziario  2006,  a valere sulle risorse iscritte
sull'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.5  «Immigrati,  profughi e
rifugiati  -  capitolo  2361  dello stato di previsione del Ministero
dell'interno»,   sono   assegnati   i  finanziamenti  ai  servizi  di
accoglienza,  attivati  dagli  enti  locali  alla data del 1° gennaio
2006,  secondo  la  capacita'  ricettiva  e  gli importi indicati per
ciascun  ente  nella unita graduatoria che forma parte integrante del
presente  decreto e che e' riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre
2006.
  2. Per  l'effetto,  e' disposto il finanziamento per il complessivo
importo  di euro 9.196.518,93 pari alla misura del quarantacinque per
cento dell'ammontare del contributo singolarmente assegnato a ciascun
ente  in  graduatoria,  di  cui  alla  «tabella  A»  che  forma parte
integrante del presente decreto e che completa quello precedentemente
operato con decreto ministeriale 5 agosto 2006.
  3. In  presenza  di  ulteriori  risorse  disponibili  sul  Fondo e'
altresi'  disposto,  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto ministeriale
28 novembre  2005,  il finanziamento complessivo di euro 6.989.458,34
da  ripartire tra gli enti in graduatoria, di cui alla citata tabella
A,  nonche'  il  finanziamento  per  l'importo  complessivo  di  euro
243.900,00 in favore degli enti risultati idonei, ma non ammessi alla
prima ripartizione del contributo, indicati nell'allegata «tabella B»
che pure forma parte integrante del presente decreto.
    Roma, 20 novembre 2006
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 12, foglio n. 204
                                                   Il Ministro: Amato