IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle
paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa
in  servizio  di  leva  e,  in  particolare,  l'art.  1, comma 2, che
autorizza  il  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri
decreti,  le  misure  delle  predette  paghe  sulla  base  del  tasso
programmato di inflazione;
  Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento
di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto  l'art.  1,  comma 116, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  attribuisce,  a  decorrere dal 1° gennaio 1997, al personale che
espleta  servizio  ausiliario  di  leva  nei  Corpi di polizia di cui
all'art.   16  della  legge  1° aprile  1981,  n.  121  e  successive
modificazioni,  le paghe nette giornaliere determinate ai sensi della
citata legge n. 342 del 1986;
  Vista  la  legge  8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n.  226,  che, nel prevedere la
sospensione anticipata della leva al 1° gennaio 2005, stabilisce, nei
confronti  dei  soggetti nati entro il 1985, in chiamata di leva fino
al  31 dicembre 2004, l'obbligo di compiere il servizio di leva nella
durata  stabilita  dalle disposizioni vigenti, con la conseguenza che
detto  servizio, per una parte dei chiamati alle armi nel 2004, viene
completato nell'anno successivo;
  Visto  il  decreto-legge  30 giugno  2005,  n. 115, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17 agosto 2005, n. 168, che consente la
cessazione anticipata, a domanda, dal servizio di leva nell'Esercito,
nella  Marina  militare  e  nell'Aeronautica  militare,  nonche'  dal
servizio civile sostitutivo, a decorrere dal 1° luglio 2005;
  Visto  in  particolare, l'art. 8 della citata legge n. 226 del 2004
che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, fissa, per i volontari in ferma
prefissata   di  un  anno  e  in  rafferma  annuale,  la  paga  netta
giornaliera  determinata  in  misura  percentuale  riferita al valore
giornaliero   della  retribuzione  mensile  del  grado  iniziale  dei
volontari  di  truppa  in servizio permanente, con cio' facendo venir
meno  ogni preesistente collegamento della paga di tale personale con
quella dei militari di leva;
  Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento delle paghe
nette  giornaliere  spettanti  al personale suindicato per il periodo
1° luglio 2005 - 30 giugno 2006;
  Considerato  il  tasso  di inflazione programmato per il 2005, pari
all'1,6%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla
legge  5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1,
primo  comma,  della  legge  5 luglio 1986, n. 342, e successivamente
aggiornate,  da  ultimo, con decreto interministeriale 15 marzo 2005,
sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2005, nelle seguenti misure:
    a) soldato, comune di 2ª classe, aviere, allievo vigile del fuoco
ausiliario  e  vigile  del  fuoco  ausiliario, allievo ausiliario dei
Corpi di polizia e obiettore di coscienza: Euro 3,24;
    b) caporale,  comune  di 1ª classe, aviere scelto, ausiliario dei
Corpi di polizia: Euro 3,56;
    c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: Euro 3,89.