IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
«l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre 1998 che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato da
decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  del 27 settembre 2006 con cui l'impresa Agrowin
Biosciences  Srl,  con  sede  in  Bergamo,  via  Montegrappa n. 7, ha
richiesto  l'importazione  parallela dall'Austria del prodotto SL 950
ivi  registrato al n. 2514 a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe
S.A.  (Belgique), con sede legale in Tour ITT, Avenue Louise 480 bte.
12, B-1050 Bruxelles;
  Vista  la  composizione  percentuale  del  prodotto  registrato  in
Austria  e  comunicata  in data 17 ottobre 2006 dall'Austrian Federal
Office for Food Safety di tale Paese;
  Accertato  che  le  differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che si intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione  Nisshin  e  con  il  numero  di registrazione 8843 del
16 febbraio  1996,  a  nome dell'impresa ISK Biosciences Europe S.A.,
con sede in Bruxelles, Tour ITT 480 Avenue Louise Bte 12A;
  Considerato  che  il prodotto di riferimento Nisshin autorizzato in
Italia   al   n.   8843,   e'  stato  sottoposto  alla  procedura  di
riclassificazione  come  previsto  dal  decreto  legislativo 14 marzo
2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Vista  la  nuova  etichetta  da apporre sulle confezioni importate,
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
  Visto il versamento di Euro 516,46 effettuato dal richiedente quale
tariffa  per  gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente
autorizzazione;
                              Decreta:
  1. E'  rilasciata  all'impresa Agrowin Biosciences Srl, con sede in
Bergamo,   via   Montegrappa   n.   7,   fino  al  31 dicembre  2008,
l'autorizzazione  n. 13606/IP all'importazione parallela dall'Austria
del  prodotto  fitosanitario  classificato  irritante-pericoloso  per
l'ambiente denominato SL 950 ed ivi autorizzato al n. 2514.
  2.  Il  prodotto  e'  sottoposto alle operazioni di rietichettatura
presso  lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia Srl, sita in S.
Colombano  al  Lambro  (Milano),  Strada  Comunale  per  Campagna  5,
autorizzata con decreti del 17 febbraio 1981 - 1° febbraio 2000.
  3.  Sono  fatti  comunque  salvi  gli adeguamenti del prodotto alle
condizioni  che  verranno stabilite dalle conclusioni della revisione
comunitaria   della   sostanza  attiva  nicosulfuron,  contenuta  nel
prodotto in questione.
  4.  Il  prodotto e' importato dall'Austria in confezioni pronte per
l'impiego nelle taglie da litri 1 - 5.
  5.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il   presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello