IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI,  ISTITUITO  A  NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992,
                                N.164

    Esaminata  la domanda presentata dall'Assessorato all'agricoltura
della regione Piemonte, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, intesa ad ottenere la modifica
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Barbaresco», nonche' il parere favorevole
espresso dal Comitato consultivo vitivinicolo della regione Piemonte.
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  nel  comune  di  Barbaresco  il  giorno
12 ottobre   2006  -  con  la  partecipazione,  tra  gli  altri,  del
funzionario rappresentante della regione Piemonte, dei rappresentanti
di  enti,  organizzazioni  di  produttori  ed  aziende vitivinicole -
durante  la  quale  e'  stata confermata la volonta' di assoggettarsi
alla  disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare
di produzione dei vini suddetti.
    Visti  i  decreti  ministeriali  del  22 aprile  1992 concernenti
rispettivamente:   «Elementi   da   includere   facoltativamente  nei
disciplinari  di  produzione  dei  vini a docg e doc» e «Condizioni e
modalita'  di  utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone
amministrativamente definite e di sottozone per i vini a docg e doc».
    Vista  la legge n. 164/1992, ed in particolare l'art. 24, commi 3
e 4, nonche' il regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, punto H).
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  26 ottobre  2006,  il parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione
modificato secondo il testo di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle denominazioni
d'origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX
Settembre  n.  20  - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.