L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  commissione  per i servizi e i prodotti del
22 novembre 2006;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge
6 novembre 2003, n. 313;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare l'art. 7, comma 1;
  Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum  previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione  dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
  Vista  la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante
«Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina  in  materia  di
comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione  relative  alla  campagna  per  il  referendum regionale
parzialmente  abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno
2001,  n.  8,  recante  «Modifiche  all'art. 6, comma 19, della legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il
giorno  12 giugno  2005»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre
2006, recante «Indizione del referendum per il distacco dei comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San
Leo  e  Talamello  dalla  regione  Marche e la loro aggregazione alla
regione  Emilia-Romagna,  a  norma dell'art. 132, secondo comma della
Costituzione»;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  dei  commissari,  Giancarlo Innocenzi Botti e
Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra
i  soggetti  politici  favorevoli  o  contrari  al  quesito di cui al
referendum  ex  art.  132, secondo comma della Costituzione avente ad
oggetto  il  distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli,  Sant'Agata  Feltria,  San  Leo e Talamello (provincia di
Pesaro  Urbino)  dalla  Regione  Marche  e  la loro aggregazione alla
regione  Emilia-Romagna,  fissato per i giorni 17 e 18 dicembre 2006,
nei  territori  interessati  dalla  consultazione referendaria, e nei
confronti  delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e
della   stampa   quotidiana  e  periodica  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  di attuazione della legge 22 febbraio
2000,  n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in
materia  di  disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui
alla  delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni
di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e
di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna
per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della
Regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante "Modifiche all'art. 6,
comma 19,  della  legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella
regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1,
della  delibera  n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno
successivo   alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino
a tutto il 18 dicembre 2006.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito
web della stessa Autorita': www.agcom.it
    Roma, 22 novembre 2006

                                                   Il presidente
                                                       Calabrò
  I commissari relatori
Innocenzi Botti - Sortino