IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  l'art.  32  della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive
modifiche;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 dicembre 1976, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  348  del  31 dicembre  1976,  relativo  alla
profilassi dell'anemia infettiva degli equini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n.  243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE
relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria che disciplinano i
movimenti  e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
5 maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del
19 luglio 2006;
  Considerato  che  a  partire  dal mese di aprile del 2006 fino alla
fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati
denunciati  17  focolai  di  anemia  infettiva equina (AIE) che hanno
coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti
per malattia ed altri positivi sierologicamente;
  Considerato  che  per  i  predetti casi di anemia infettiva equina,
comparsi in un periodo di tempo limitato, e' probabile l'esistenza di
un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per
la  sanita' e il benessere della popolazione animale interessata, con
possibili  ed  imminenti  ripercussioni  di  ordine economico per gli
operatori coinvolti;
  Preso  atto  che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995
relativa  alla  profilassi  delle malattie infettive degli equini con
particolare  riferimento  alla sfera riproduttiva, il Ministero della
sanita'  abbia raccomandato di proseguire l'attivita' di sorveglianza
eseguendo   almeno   un   test   di  Coggins  all'anno  sugli  equidi
appartenenti  ad  allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in
alcune  regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare
piano  di  sorveglianza,  determinando  un  aggravamento  su tutto il
territorio  nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia
infettiva degli equini;
  Considerato  che  la  ben  nota  trasmissibilita' del virus, la sua
forte patogenicita' e notevole emivita, la stagionalita' degli agenti
vettori  come  mosche  cavalline  e  zecche,  nonche'  la  prevalenza
osservata  in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato
attuale,  ai  fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione,
un  piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base
campionaria ai sensi della legislazione vigente;
  Ritenuto  pertanto  necessario  adottare misure sanitarie urgenti e
straordinarie  di  controllo  sull'intero  territorio  nazionale allo
scopo  di  prevenire  l'insorgere  e  controllare  l'andamento  della
malattia  in  questione,  tenuto  conto,  inoltre  che gli equidi che
svolgono  attivita'  agostinico-sportive  sono  soggetti  a frequenti
spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;
  Ritenuto  necessario  adottare  un piano urgente e straordinario di
sorveglianza  su  tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale,
finalizzato  ad  ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico
generale

                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della  presente  ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per
l'anemia infettiva degli equidi su:
    a) tutti  gli equidi di eta' superiore ai tre mesi presenti nelle
aziende   di   cui   all'art.  2,  comma 1,  lettera b)  del  decreto
ministeriale   5 maggio   2006,   ad  esclusione  dei  capi  allevati
unicamente per essere destinati alla macellazione;
    b) tutti  gli equidi di eta' superiore a 3 mesi, movimentati da e
verso  aziende  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 5 maggio 2006, nonche' verso aste, fiere, manifestazioni
sportive e concentramenti in forma temporanea.
  2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1
hanno validita' di mesi dodici.
  3.  Gli  esiti,  nonche'  la data delle singole prove diagnostiche,
sono   riportati   dal   veterinario   ufficiale   sul  documento  di
identificazione  o,  qualora  non  disponibile,  sul  modello  di cui
all'allegato A.
  4.   Il  controllo  sierologico  di  cui  al  comma 1  deve  essere
effettuato  entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  ordinanza  su  tutti  gli  equidi  che  svolgono  attivita'
sportiva  o  agonistica, nonche' su quelli che accedono ad ippodromi,
aste e manifestazioni ippico-sportive.
  5.   Il  controllo  sierologico  di  cui  al  comma 1  deve  essere
effettuato  entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri
ippici   e   di   allenamento  ed  allevamenti  da  riproduzione  che
afferiscono al circuito ippico-sportivo.
  6.  Il  controllo  sierologico  di  cui  al comma 1 non deve essere
effettuato  sugli  animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale
controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.
  7.  I  servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali e i
laboratori  degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in
via  prioritaria,  all'esecuzione  del  campionamento  e  delle prove
diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.
  8.  La  mancata  attuazione  dei  controlli  e la movimentazione di
equidi  in  difformita'  a  quanto  previsto  dal  presente articolo,
comporta  l'applicazione  della  sanzione di cui all'art. 16, comma 1
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.