IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006; Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati denunciati 17 focolai di anemia infettiva equina (AIE) che hanno coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti per malattia ed altri positivi sierologicamente; Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina, comparsi in un periodo di tempo limitato, e' probabile l'esistenza di un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per la sanita' e il benessere della popolazione animale interessata, con possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli operatori coinvolti; Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativa alla profilassi delle malattie infettive degli equini con particolare riferimento alla sfera riproduttiva, il Ministero della sanita' abbia raccomandato di proseguire l'attivita' di sorveglianza eseguendo almeno un test di Coggins all'anno sugli equidi appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in alcune regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare piano di sorveglianza, determinando un aggravamento su tutto il territorio nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia infettiva degli equini; Considerato che la ben nota trasmissibilita' del virus, la sua forte patogenicita' e notevole emivita, la stagionalita' degli agenti vettori come mosche cavalline e zecche, nonche' la prevalenza osservata in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione, un piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base campionaria ai sensi della legislazione vigente; Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie urgenti e straordinarie di controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgere e controllare l'andamento della malattia in questione, tenuto conto, inoltre che gli equidi che svolgono attivita' agostinico-sportive sono soggetti a frequenti spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare un piano urgente e straordinario di sorveglianza su tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale, finalizzato ad ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico generale Ordina: Art. 1. 1. E' resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per l'anemia infettiva degli equidi su: a) tutti gli equidi di eta' superiore ai tre mesi presenti nelle aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione; b) tutti gli equidi di eta' superiore a 3 mesi, movimentati da e verso aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, nonche' verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea. 2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1 hanno validita' di mesi dodici. 3. Gli esiti, nonche' la data delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione o, qualora non disponibile, sul modello di cui all'allegato A. 4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attivita' sportiva o agonistica, nonche' su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive. 5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che afferiscono al circuito ippico-sportivo. 6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere effettuato sugli animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale controllo in data posteriore al 31 agosto 2006. 7. I servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali e i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in via prioritaria, all'esecuzione del campionamento e delle prove diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5. 8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di equidi in difformita' a quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.